Sentenza del 12/11/2020 n. 25607 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sul diniego, ad opera dell'Agenzia, dell'istanza di rimborso presentata nel 2012 dalla societa' contribuente per maggiori accise versate in acconto sull'energia elettrica nel 2008, importi successivamente riportati come credito nelle dichiarazioni di consumo 2009-2011. L'Agenzia deduceva decadenza del diritto al rimborso ai sensi del D.Lgs. 504/1995 art.14, comma 2, ritenendo che il termine biennale per la richiesta fosse gia' decorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui, in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio formato dalla dichiarazione annuale costituisce modalita' di pagamento dell'imposta e non e' reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario; di conseguenza il dies a quo del termine biennale di decadenza per il rimborso va individuato nella presentazione dell'ultima dichiarazione annuale che evidenzia definitivamente il credito (nella specie: la dichiarazione 2011), rendendo tempestiva l'istanza depositata nel 2012. Per tali ragioni il ricorso e' stato rigettato e le spese compensate fra le parti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 504/1995, art. 14, comma 2
Il termine biennale per richiedere il rimborso dell'accisa decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale definitiva che chiude il rapporto e rende concreto il credito; pertanto il dies a quo puo' essere anche la data dell'ultima dichiarazione che ridetermina il credito.
Decreto Legislativo 504/1995, art. 26, comma 8
I versamenti mensili in acconto costituiscono modalita' frazionata di adempiere ad un unico debito annuale; le singole rate non sono autonomi debiti reclamabili separatamente, e il conguaglio annuale definisce il saldo complessivo.
Decreto Legislativo 504/1995, art. 56
Norma richiamata nel complesso normativo delle accise; la corte l'ha considerata nel quadro dell'interpretazione sistematica secondo cui il credito si consolida con la dichiarazione annuale
Decreto Legislativo 546/1992, art. 19
Richiamato dal ricorso in relazione ai vizi procedurali; dalla decisione non emerge alcuna violazione di questa norma a sostegno del ricorso dell'Agenzia.
Decreto Legislativo 546/1992, art. 21
Invocato in tema di motivazione e violazione di legge; la Cassazione non ha ritenuto sussistere la fondatezza delle doglianze proceduralmente fondate su tale norma.
Massime di principio
- Per le accise sull'energia elettrica il credito derivante da acconti maggiori va considerato definitivamente maturato solo con la dichiarazione annuale che ridetermina il saldo; il termine biennale per il rimborso decorre da tale ultima dichiarazione.
- I versamenti mensili in acconto sono frazionamenti di un unico debito annuale; non costituiscono autonomi crediti reclamabili separatamente prima della chiusura del rapporto tributario.
- In caso di contestazione sulla decadenza, occorre verificare quale sia l'ultima dichiarazione che ha definitivamente cristallizzato il credito: la tempestivita' dell'istanza va valutata rispetto a quella data.
- La formazione di un credito tacitamente 'riconosciuto' dall'amministrazione negli anni successivi puo' avvalorare la posizione del contribuente, ma il criterio decisivo resta la data di chiusura del rapporto tributario/dichiarazione definitiva.
- Per evitare rischi di decadenza, il contribuente dovrebbe monitorare la presentazione e la natura definitiva delle dichiarazioni annuali e, se necessario, presentare istanze di rimborso entro due anni dalla dichiarazione che fa maturare il credito; considerare anche la possibilita' di solleciti amministrativi o ricorsi prima della scadenza.
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