Cassazione Penale, Sentenza n. 16594/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Gangemi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto la restituzione del 50% di un buono fruttifero cointestato alla stessa e alla figlia Maria Rao, chiedendo il dissequestro anche del 50% di un libretto di deposito analogamente cointestato. Ha censurato (1) carenza di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che le due posizioni erano identiche e che quindi anche il 50% del libretto doveva essere restituito; (2) omissione di accertamenti da parte della P.G. sul carattere pensionistico delle somme cointestate e sulla titolarità esclusiva delle somme quale pensione della Gangemi, che giustificherebbe l'esclusione dal sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata produzione della procura speciale del difensore della terza interessata, requisito necessario per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici impugnanti provvedimenti cautelari. Per tale motivo il merito delle doglianze non è stato esaminato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che individua il reato tributario (omessa dichiarazione) e il profitto del reato, sulla base del quale era stato computato il sequestro per equivalente nei confronti della imputata Maria Rao
art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020
Norma richiamata solo in relazione alle conclusioni rese dalle parti (P.M. e difesa) in udienza; non incide sul decisum di ammissibilità
Richiamato nella giurisprudenza della Corte come fondamento del principio per cui i soggetti portatori di interessi civilistici (terzi interessati) possono stare in giudizio solo tramite difensore munito di procura speciale
Norma invocata per l'attribuzione dell'onere delle spese processuali alla parte soccombente (qui la ricorrente)
Richiamata per analogia a proposito dell'onere di procura nelle liti civili, a supporto dell'obbligo della procura speciale nel processo penale per i terzi con interessi civilistici
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione ai criteri per l'imposizione di ammende e alla valutazione dell'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'ammenda equitativa
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 1, n. 8361/2014; Sez. 2, n. 31044/2013; Sez. 6, n. 11796/2010; Sez. 6, n. 46429/2009)
Decisioni della Corte che consolidano il principio secondo cui il terzo interessato necessita di procura speciale per proporre impugnazioni avverso provvedimenti cautelari/di sequestro; l'assenza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- I terzi con interessi meramente civilistici (es. contitolari di libretti o buoni fruttiferi) non possono impugnare in proprio in sede penale senza essere rappresentati da un difensore munito di procura speciale: l'assenza di questa procura rende il ricorso inammissibile indipendentemente dal merito.
- La mancata produzione della procura speciale alla cassazione comporta che il Giudice di legittimità non entri nel merito delle questioni sostanziali (es. natura pensionistica delle somme, erronea qualificazione delle disponibilità), con rischio di rigetto per motivi formali.
- Chi contesta un sequestro su conti o strumenti cointestati deve documentare tempestivamente, già nelle fasi cautelari o in sede di riesame, la natura esclusiva delle somme (es. pensione) e fornire la procura speciale al difensore per le eventuali impugnazioni successive.
- Quando si difende la titolarità esclusiva di somme cointestate, è utile produrre documentazione probatoria (cedolini pensione, deleghe, attestazioni bancarie/postali) e richiedere specifici accertamenti alla P.G. o al giudice del riesame; tuttavia, tali azioni non sostituiscono il requisito formale della procura speciale in Cassazione.
- La mancata osservanza dei requisiti formali di rappresentanza processuale può comportare anche condanne a spese e al pagamento di ammende, sebbene la Corte possa valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'importo.
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