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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32568/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino albanese ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/1998. Il giudice di merito ha respinto l'opposizione ritenendo prevalenti le ragioni di ordine e sicurezza pubblica sulle esigenze familiari dedotte dall'interessato, valorizzando due condanne penali definitive/intervenute per traffico di stupefacenti e furto aggravato, nonché la frequentazione con soggetti dediti a reati. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 per mancato concreto bilanciamento tra sicurezza pubblica e unità familiare; 2) violazione degli artt. 1, 13 e 19 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo l'obbligo di valutare il diritto all'unità familiare nell'allontanamento dello straniero; 3) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla convivenza more uxorio seguita dal matrimonio con una connazionale, asseritamente non comparato con le condanne penali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a contestare un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e nei casi di mancanza assoluta di motivazione. Il primo motivo è stato reputato inammissibile perché generico e privo di specifici elementi a sostegno dell'asserito errato bilanciamento; il secondo perché privo di specificità, limitandosi a richiamare il principio del giudizio caso per caso già esaminato dal giudice di merito; il terzo perché la convivenza e il successivo matrimonio, avvenuti dopo il rimpatrio, non costituivano fatti storici decisivi, essendo comunque prevalenti le ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    legittima l'espulsione prefettizia; la valutazione di bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela familiare è un accertamento di merito, censurabile solo entro limiti ristretti in cassazione.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    impone una verifica concreta e caso per caso delle condizioni ostative all'allontanamento, ma nel caso concreto tale valutazione è stata ritenuta già svolta dal giudice di merito.

  • art. 8 CEDU

    invocato come parametro di tutela della vita familiare, ma ritenuto non sufficiente a sovvertire il bilanciamento operato in fatto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    non consente di censurare come violazione di legge una doglianza che in realtà mira a contestare l'apprezzamento di fatto o il bilanciamento di interessi compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sui fatti è circoscritto; è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale come configurato dalla norma vigente.

  • artt. 1, 13 e 19 d.lgs. 286/1998

    richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di una valutazione complessiva del diritto all'unità familiare nell'allontanamento dello straniero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un decreto di espulsione, la censura che si risolva nella contestazione del bilanciamento tra ordine pubblico e vita familiare, se fondato su accertamenti fattuali del giudice di merito, è inammissibile ove non indichi specifici elementi di fatto o un vero vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La tutela dell'unità familiare e il divieto di espulsione non operano in modo automatico: occorre una valutazione concreta e caso per caso, nella quale il giudice può ritenere prevalenti esigenze di sicurezza e ordine pubblico quando sorrette da oggettivi elementi fattuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente richiamare in astratto norme interne o convenzionali se non si spiega perché, nel caso concreto, il giudice di merito avrebbe omesso o falsamente applicato il relativo bilanciamento.
  • Non integra fatto decisivo omesso, ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., una circostanza sopravvenuta o comunque non idonea a sovvertire l'apprezzamento di prevalenza già compiuto dal giudice di merito su basi fattuali autonome.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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