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Sentenza

Sentenza del 20/05/2024 n. 13973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la sanzione IRPEF relativa al 2009 per l’omessa compilazione del quadro RW in relazione a disponibilità finanziarie presso HSBC Private Bank di Ginevra e all’omessa dichiarazione di redditi per Euro 806.144,00. Nell’atto notificato il 14 febbraio 2013 figurava una sanzione di Euro 6.247,12, definibile con il pagamento di un terzo, che A.A. versò il 15 aprile 2013 (Euro 2.082,37); in un’altra parte dell’atto era però indicato l’importo di Euro 61.114,80. Per gli anni 2004-2008 la contribuente aveva già definito le sanzioni pagando Euro 48.301,63. L’Agenzia sosteneva che, applicando il cumulo giuridico alle violazioni 2004-2009, l’importo dovuto per la definizione complessiva fosse superiore e che, detratto quanto già versato per il 2004-2008, restasse da pagare per il 2009 una somma ulteriore. In Cassazione A.A. ha contestato la pronuncia ultra petita e la novità della domanda, l’erronea quantificazione della sanzione e della definizione agevolata, l’omessa motivazione e l’omesso esame del pagamento; ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto alla cointestataria B.B.

La decisione

La CTP di Milano, con sentenza n. 5864/12/2014, aveva accolto il ricorso, confermando la sanzione di Euro 6.247,12 e la sua definizione agevolata. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 4663/28/2015, depositata il 30 ottobre 2015, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e dichiarato dovuta, oltre ai Euro 2.082,37 già pagati, l’ulteriore somma di Euro 59.031,63. La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi: ha ritenuto che l’Ufficio avesse applicato il cumulo giuridico alle violazioni 2004-2009 e determinato in Euro 109.416,43 l’importo utile alla definizione agevolata, detraendo Euro 48.301,63 già versati per il 2004-2008; ha rilevato inoltre che la contribuente non aveva contestato gli importi né il potere di rideterminare la sanzione per l’intero periodo. Il quinto motivo, sulla disparità di trattamento, è stato dichiarato inammissibile perché non specifico e privo della riproduzione integrale dell’atto relativo a B.B. Il ricorso è stato quindi rigettato; A.A. è stata condannata a rifondere all’Agenzia Euro 5.600,00 per spese, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l' art. 16 , comma terzo, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che il trasgressore possa definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione, ma che tale importo non possa, comunque, essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo

    La definizione agevolata non si calcola necessariamente sulla singola sanzione indicata per un anno: se le violazioni sono trattate unitariamente secondo il cumulo giuridico, il pagamento va determinato considerando la sanzione complessiva e rispettando comunque il minimo pari a un terzo dei minimi edittali delle violazioni più gravi per ciascun tributo.

  • Art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    In base all' art. 366 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione

    Il motivo di cassazione deve individuare con precisione il capo impugnato e spiegare in modo completo perché le ragioni della decisione sarebbero errate; una censura generica o non riferita al decisum è inammissibile.

  • Art. 360 cod. proc. civ.

    Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall' art. 360 cod. proc. civ.

    Le censure in Cassazione devono essere formulate entro le categorie tassative previste dalla legge e descrivere specificamente il vizio denunciato; non è sufficiente esprimere una doglianza non riconducibile a una di tali categorie.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti di legge, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ferma la verifica che il contributo sia effettivamente dovuto.

Massime di principio

  • Per la definizione agevolata di più violazioni della stessa indole trattate con cumulo giuridico, il calcolo può essere effettuato sulla sanzione complessiva riferita al periodo considerato, non isolando necessariamente la sanzione indicata per una singola annualità; gli importi già pagati per annualità precedenti possono essere detratti dal totale dovuto.
  • Chi contesta in Cassazione la quantificazione di una sanzione deve confrontarsi con il calcolo e con le ragioni accolte dal giudice di merito, indicando in modo specifico gli errori e i fatti decisivi trascurati; la sola affermazione che è stato pagato un terzo dell’importo indicato per una singola annualità non basta se la decisione si fonda sul cumulo giuridico complessivo.
  • Una censura di disparità di trattamento in Cassazione deve essere documentata e riferita puntualmente alla decisione impugnata: occorre fornire gli elementi necessari per verificare che le situazioni poste a confronto siano effettivamente identiche.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici, completi e ricondotti a uno dei vizi tassativamente previsti; una doglianza che non critica concretamente le ragioni della sentenza può essere dichiarata inammissibile.

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