Cassazione Penale, Ordinanza n. 05305/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. presentata dall'interessato. Avverso tale ordinanza, l'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo la rivalutazione della propria domanda di detenzione domiciliare. La Corte non esamina il merito dell'istanza, ma rileva che il ricorso è stato proposto personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., trattandosi di impugnazione soggetta, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, al patrocinio tecnico. Per tale ragione il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente ad agire senza difensore abilitato.
La decisione
La Corte di cassazione ha trattato l'impugnazione nelle forme de plano e l'ha dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione derivante dalla proposizione personale del ricorso, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
norma invocata per la richiesta di detenzione domiciliare, che costituisce il provvedimento di merito impugnato
consente la trattazione de plano del ricorso in cassazione nei casi di inammissibilità evidenti
impone il patrocinio tecnico per il ricorso per cassazione; la proposizione personale del ricorso integra difetto di legittimazione processuale
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
novella richiamata quale fonte della disciplina applicata in tema di proposizione del ricorso per cassazione
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata per il criterio di valutazione della colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la legge richiede il patrocinio tecnico, il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata e definita de plano quando emerge in modo evidente dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel valutare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., il giudice deve verificare se vi siano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
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