Cassazione Civile, Ordinanza n. 27261/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013 e 2014, sostenendo di avere svolto l'attività di consulente all'interno dell'organizzazione di una società di revisione di cui era socio, con un solo committente e senza una propria autonoma struttura, personale dipendente o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. L'Amministrazione aveva formato silenzio-rifiuto sull'istanza; il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato. In cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente valorizzato l'organizzazione del committente/società di revisione anziché la sua personale autonomia organizzativa, che in concreto mancava.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite sul presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, ha affermato che non basta che il professionista operi all'interno di una struttura organizzata altrui: è necessario che la struttura sia autonoma e faccia capo al professionista stesso, anche sotto il profilo organizzativo. Poiché nella specie il contribuente non aveva dipendenti né una propria organizzazione, ma svolgeva l'attività nell'ambito di una società terza che curava l'organizzazione, la sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente e conseguente riconoscimento del rimborso richiesto. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; per i lavoratori autonomi la mera prestazione all'interno di una struttura altrui non integra il requisito se l'organizzazione non è anche del contribuente e sotto la sua responsabilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre solo se il professionista è responsabile dell'apparato organizzativo e non è inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità e interesse.
- Non basta che il contribuente si avvalga di una struttura organizzata: occorre che tale struttura sia autonoma e faccia capo al medesimo soggetto, anche sotto il profilo organizzativo, e non solo operativo.
- L'impiego di personale altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile è indice del presupposto impositivo solo se l'organizzazione è riconducibile al professionista stesso.
- Il professionista che svolga attività all'interno dell'organizzazione di una società terza, pur se socio di quest'ultima, non è soggetto ad IRAP per i compensi percepiti se non dispone di una propria autonoma organizzazione.
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