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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01993/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di condanna già pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di furto in abitazione, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge processuale in relazione all'acquisizione e/o assunzione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, sostenendo l'illegittimità dell'atto; con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, deducendone l'illogicità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la pretesa violazione risultava smentita dagli atti e, comunque, trattandosi di nullità a regime intermedio, la scelta del rito abbreviato l'aveva sanata. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, precisando che il vizio di motivazione censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è solo quello che emerge dal contrasto dell'argomentazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza, evenienza non ravvisabile nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per il reato contestato.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i capi di imputazione confermati.

  • art. 707 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i capi di imputazione confermati.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è censurabile solo quando il ragionamento della sentenza contrasti con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Richiamato nel testo per escludere la sussistenza del vizio di motivazione dedotto.

  • rito abbreviato

    La scelta del rito abbreviato ha sanato la nullità processuale intermedia denunciata con il primo motivo.

Massime di principio

  • Le nullità a regime intermedio che attengono all'acquisizione o all'assunzione della prova possono ritenersi sanate dalla scelta del rito abbreviato, se la nullità non sia tempestivamente dedotta secondo le regole processuali applicabili.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con una generica diversa lettura delle prove, ma richiede un effettivo contrasto logico tra sviluppo argomentativo della sentenza, massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono nella mera reiterazione di censure già esaminate e disattese in appello, senza evidenziare un vizio specifico riconducibile ai parametri di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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