Sentenza n. 2561/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di approvazione degli elenchi di ammissione ed esclusione, nella parte in cui il ricorrente era stato collocato tra i non ammessi al concorso
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per titoli ed esami indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, riservata al personale reclutato con contratto di lavoro flessibile e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, della legge n. 234/2021. In particolare, ha contestato la deliberazione con cui era stato collocato tra i non ammessi, deducendo di possedere tutti i requisiti richiesti e lamentando un difetto di motivazione. In via cautelare era stato inizialmente ammesso con riserva alle prove concorsuali, ma la domanda cautelare era stata successivamente respinta per assenza del necessario fumus boni iuris. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della richiesta formulata dal ricorrente e dell’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione costituita. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al possesso dei requisiti concorsuali e al difetto di motivazione dell’esclusione. In ragione della particolarità della vicenda, ha compensato le spese tra le parti costituite e disposto nulla per il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La disposizione consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione di merito.
art. 1, comma 268, l. 234/2021
La norma individuava, secondo quanto riportato nel provvedimento, i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale riservata al personale reclutato con contratto di lavoro flessibile; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, successivamente alla sua proposizione, viene meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione di merito e tale sopravvenuta carenza di interesse è dedotta dal ricorrente senza contestazioni dell’amministrazione.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure rivolte contro l’atto impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di ragioni connesse alla particolarità della vicenda; per il controinteressato non costituito non sono dovute spese.
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