Cassazione Penale, Sentenza n. 35176/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2021 che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. il 30/09/2021, relativo a reati indicati negli artt. 640-bis e 316-ter c.p. Il ricorrente denunciava violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. per mancata valutazione delle Sommarie Informazioni Testimoniali rese da Pfeihoffer Andreas (che avrebbero scagionato Leonardi) e per travisamento del fatto in relazione alla valorizzazione dell'incidente stradale e delle condizioni psico-fisiche di Pfeihoffer.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che le censure proposte consistessero in una ricostruzione alternativa dei fatti e della valutazione probatoria operata dal giudice di merito (ossia censure 'in fatto' non consentite in sede di legittimità). Non è stato riconosciuto un vizio di motivazione tale da integrare le ipotesi consentite per il ricorso in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata come possibile titolo di reato alla base del sequestro preventivo; nella sentenza è indicata come uno dei reati ipotizzati ma non oggetto di valutazione di legittimità in quanto la censura era di carattere valutativo probatorio.
Altro articolo penale richiamato come possibile illecito collegato al sequestro. Anche questo non è stato esaminato nel merito dalla Corte, poiché il ricorso contestava la valutazione dei fatti del giudice del riesame.
Censura invocata dal ricorrente per violazione di legge (mancata o errata motivazione). La Corte ha ritenuto che le deduzioni rappresentassero in realtà una richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio e delle valutazioni di fatto, non importabili in sede di legittimità come violazione di legge.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sequestro: il vizio denunciato era di natura non consentita in questa sede (contestazione di valutazioni probatorie e ricostruzione alternativa dei fatti).
art. 12-sexies D.L. 306/1992 (richiamato in giurisprudenza)
Menziomento normativo contenuto nella giurisprudenza citata dalla Corte quale riferimento a casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: usato per illustrare il principio secondo cui la Cassazione non può sindacare valutazioni di merito sulle emergenze reddituali o fattuali se non sussistono vizi di legge o motivazionali radicali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per specifiche violazioni di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento inesistente o incomprensibile; non è il mezzo per rimettere in discussione valutazioni probatorie di merito.
- Le divergenze tra dichiarazioni testimoniali (contrasti tra testi diversi) costituiscono, di norma, materia di valutazione del giudice di merito e non giustificano di per sé la cassazione, salvo che non emergano errori di diritto o una motivazione manifestamente carente o contraddittoria.
- Per rendere ammissibile una censura sulla motivazione occorre dimostrare che il giudice abbia omesso spiegazioni essenziali, compia ragionamenti illogici o contraddittori, o che l'apparato motivazionale sia del tutto mancante; la semplice richiesta di preferire una ricostruzione probatoria alternativa non è sufficiente.
- Quando si intende contestare la mancata considerazione di specifici atti o dichiarazioni (es. SIT), è fondamentale documentare chiaramente l'omissione nel provvedimento impugnato e qualificare la censura come vizio di diritto o di motivazione strutturale, non come mera diversa valutazione probatoria.
- In sede difensiva conviene, ove possibile, sollevare tempestivamente questioni formali o procedurali (nullità, violazioni del contraddittorio, mancata acquisizione di atti decisivi) nei gradi di merito, perché solo questioni di diritto o di motivazione radicale sono sindacabili in cassazione.
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