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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35176/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2021 che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. il 30/09/2021, relativo a reati indicati negli artt. 640-bis e 316-ter c.p. Il ricorrente denunciava violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. per mancata valutazione delle Sommarie Informazioni Testimoniali rese da Pfeihoffer Andreas (che avrebbero scagionato Leonardi) e per travisamento del fatto in relazione alla valorizzazione dell'incidente stradale e delle condizioni psico-fisiche di Pfeihoffer.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che le censure proposte consistessero in una ricostruzione alternativa dei fatti e della valutazione probatoria operata dal giudice di merito (ossia censure 'in fatto' non consentite in sede di legittimità). Non è stato riconosciuto un vizio di motivazione tale da integrare le ipotesi consentite per il ricorso in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma richiamata come possibile titolo di reato alla base del sequestro preventivo; nella sentenza è indicata come uno dei reati ipotizzati ma non oggetto di valutazione di legittimità in quanto la censura era di carattere valutativo probatorio.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Altro articolo penale richiamato come possibile illecito collegato al sequestro. Anche questo non è stato esaminato nel merito dalla Corte, poiché il ricorso contestava la valutazione dei fatti del giudice del riesame.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Censura invocata dal ricorrente per violazione di legge (mancata o errata motivazione). La Corte ha ritenuto che le deduzioni rappresentassero in realtà una richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio e delle valutazioni di fatto, non importabili in sede di legittimità come violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di sequestro: il vizio denunciato era di natura non consentita in questa sede (contestazione di valutazioni probatorie e ricostruzione alternativa dei fatti).

  • art. 12-sexies D.L. 306/1992 (richiamato in giurisprudenza)

    Menziomento normativo contenuto nella giurisprudenza citata dalla Corte quale riferimento a casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: usato per illustrare il principio secondo cui la Cassazione non può sindacare valutazioni di merito sulle emergenze reddituali o fattuali se non sussistono vizi di legge o motivazionali radicali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per specifiche violazioni di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento inesistente o incomprensibile; non è il mezzo per rimettere in discussione valutazioni probatorie di merito.
  • Le divergenze tra dichiarazioni testimoniali (contrasti tra testi diversi) costituiscono, di norma, materia di valutazione del giudice di merito e non giustificano di per sé la cassazione, salvo che non emergano errori di diritto o una motivazione manifestamente carente o contraddittoria.
  • Per rendere ammissibile una censura sulla motivazione occorre dimostrare che il giudice abbia omesso spiegazioni essenziali, compia ragionamenti illogici o contraddittori, o che l'apparato motivazionale sia del tutto mancante; la semplice richiesta di preferire una ricostruzione probatoria alternativa non è sufficiente.
  • Quando si intende contestare la mancata considerazione di specifici atti o dichiarazioni (es. SIT), è fondamentale documentare chiaramente l'omissione nel provvedimento impugnato e qualificare la censura come vizio di diritto o di motivazione strutturale, non come mera diversa valutazione probatoria.
  • In sede difensiva conviene, ove possibile, sollevare tempestivamente questioni formali o procedurali (nullità, violazioni del contraddittorio, mancata acquisizione di atti decisivi) nei gradi di merito, perché solo questioni di diritto o di motivazione radicale sono sindacabili in cassazione.

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