Cassazione Civile, Ordinanza n. 08802/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale tra due operatori economici: il giudice di primo grado aveva accertato l'esistenza di un credito contrattuale in favore di una società e di un controcredito in favore dell'associazione ricorrente, ma aveva comunque condannato quest'ultima a pagare la somma di euro 169.120,92. La Corte d'appello di Venezia ha confermato tale decisione, respingendo l'impugnazione. In cassazione l'associazione ha dedotto due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; (2) erronea motivazione, travisamento dei fatti ed errata interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano sostanzialmente volte a ottenere una nuova ricostruzione del quadro fattuale e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito; inoltre, la censura di omesso esame era preclusa dal regime della cd. doppia conforme, poiché la sentenza d'appello confermava la ricostruzione in fatto del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero scrutinabili in cassazione perché, da un lato, operava la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. ratione temporis; dall'altro, le doglianze tendevano a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La conferma in appello della ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice preclude, nei limiti previsti, la censura di omesso esame del fatto decisivo in cassazione secondo il regime della doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando si verta in ipotesi di doppia conforme e la censura miri a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale già condivisa dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a svolgere una nuova valutazione delle prove o a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Le censure che, pur formalmente articolate come vizi motivazionali o omesso esame, sostanzialmente richiedono un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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