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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15019/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare con cui era stata applicata la pena su accordo delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. in relazione a un reato di detenzione e/o cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e ad altro reato non specificato nel testo. La Corte rileva però che il ricorso era fondato su censure non consentite rispetto a una sentenza di patteggiamento, in particolare su vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio concordato; pertanto il motivo dedotto non rientra nei casi tassativi di impugnabilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo non proponibili le doglianze formulate contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti perché dirette a contestare la motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato, materia sottratta al sindacato di legittimità salvo le ipotesi tassative di violazione di legge. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 ss. c.p.p.

    richiamati come base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera un regime di impugnazione limitato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge ivi previste; non consente il ricorso per vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del reato oggetto dell'accordo di patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi stabiliti dalla legge, e non può essere utilizzato per dedurre un vizio di motivazione sul contenuto dell'accordo sanzionatorio.
  • Quando la sentenza impugnata è un patteggiamento, le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti sono inammissibili se non si traducono in una violazione di legge rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse cause esimenti non emergenti nel testo.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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