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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38072/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Bergamo per tre violazioni di legge: 1) art. 163, comma 1, c.p. (per Recanati) - contestata la concessione della sospensione condizionale anche della sanzione pecuniaria, nonostante fosse stata applicata una reclusione pari al massimo consentito dalla legge; 2) art. 65 c.p. (per Doci) - la diminuzione della pena detentiva per le attenuanti generiche sarebbe stata determinata in misura superiore a un terzo della pena-base, con conseguente errore anche della pena finale dopo la riduzione prevista per il rito abbreviato; 3) art. 81, secondo comma, c.p. (per entrambi) - mancato aumento della pena per la continuazione 'interna' tra i reati contestati (per Recanati al capo 2 e per Doci al capo 3).

La decisione

La Corte ha convertito il ricorso proposto nei confronti di Recanati in appello (perché lo stesso Recanati aveva già proposto appello) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello. Quanto a Doci, la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla eccessiva diminuzione per le attenuanti generiche (superiore a un terzo della pena-base) e alla mancata applicazione/indicazione di un aumento per continuazione; per tali profili la sentenza è stata annullata in parte qua con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. In forza dell'art. 624 c.p.p. la dichiarazione di responsabilità penale di Doci è stata invece dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Nel ricorso si censurava la concessione della sospensione condizionale anche della multa quando la reclusione applicata corrisponde al massimo consentito; nel provvedimento tale censura non è stata decisa nel merito per Recanati, essendo il ricorso convertito in appello.

  • art. 65 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la diminuzione per le attenuanti generiche non possa eccedere il limite massimo di un terzo della pena-base; una riduzione superiore incide illegittimamente sulla pena finale anche dopo ulteriori riduzioni (es. per il rito abbreviato).

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La mancata motivazione e applicazione dell'aumento per la continuazione (anche ove si tratti di pluralità di reati riconducibili a un unico capo) integra motivo di annullamento della determinazione sanzionatoria; il giudice deve esplicitare la scelta in tema di aumento per continuazione.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la conversione del ricorso in appello (strumento 'per saltum') quando un altro soggetto ha già proposto appello: la censura del Procuratore generale diventa appello ordinario ai sensi della norma.

  • art. 580 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione alla conversione del ricorso in appello e ai presupposti di collegamento tra impugnazioni; per Doci non sussistevano le condizioni di connessione richieste per la conversione.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, non avendo esercitato l'appello nel termine, può essere ritenuto aver acconsentito e quindi il Procuratore generale può proporre ricorso per saltum.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare irrevocabile la statuizione di colpevolezza di Doci in ordine alla responsabilità penale (solo il trattamento sanzionatorio è stato annullato e rinviato).

  • art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio che la sentenza resta impugnabile dal Pubblico ministero se la decisione modifica il titolo di reato rispetto all'imputazione originaria; ciò giustifica l'appellabilità della sentenza anche se di condanna.

Massime di principio

  • Se un altro imputato ha già proposto appello per la stessa sentenza e reati, un ricorso per cassazione del Procuratore generale può essere convertito in appello (ricorso 'per saltum'); verificare sempre l'esistenza di appelli paralleli prima della valutazione di merito.
  • La riduzione della pena per le attenuanti generiche non può eccedere il limite legale di un terzo della pena-base; una riduzione superiore comporta annullamento della determinazione sanzionatoria e rideterminazione della pena.
  • L'aumento per continuazione deve essere applicato e motivato dal giudice di merito: la mancanza di motivazione su questo punto può giustificare l'annullamento, anche se la condanna sostanziale rimane irrevocabile.
  • La Cassazione interviene soprattutto su questioni di diritto e sulla corretta applicazione delle norme processuali e sostanziali; le valutazioni di fatto restano, di regola, riservate al giudice di merito e possono essere rimesse alla Corte d'appello per nuovo esame.
  • E' possibile separare la decisione sulla colpevolezza dall'aspetto sanzionatorio: la pronuncia di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile mentre il trattamento sanzionatorio viene annullato e rinviato per nuova valutazione.
  • La mancata impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica in primo grado può essere interpretata come acquiescenza; il Procuratore generale può comunque proporre impugnazione 'per saltum' nei casi previsti dalla legge.

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