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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16576/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. Sono state tuttavia mantenute ferme le statuizioni civili in favore della parte civile, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato ex art. 612 c.p., sostenendo che il reato si era estinto per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado. Il calcolo della prescrizione era basato sulla data di consumazione del reato (13/07/2015), su un termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi e su periodi di sospensione complessivi pari a 447 giorni. Il Tribunale d'appello aveva rifiutato la declaratoria di estinzione ritenendo di dover conteggiare un ulteriore periodo di sospensione relativo al rinvio disposto per l'udienza del 2/02/2018; tuttavia tale rinvio derivava dall'adesione del Giudice di pace all'astensione proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria professionale e quindi, secondo la Corte di cassazione, non costituiva causa di sospensione computabile ai fini della prescrizione (assenza di cause richiamabili nell'art. 129, comma 2, c.p.p.). Di conseguenza la prescrizione è risultata maturata il 4/04/2024, prima della sentenza di appello del 21/10/2024.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che individuava il reato contestato alla ricorrente (atti persecutori o altra fattispecie richiamata nella sentenza di merito); la condanna penale originaria era fondata su questa norma

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento alle cause di sospensione del termine di prescrizione: la Corte ha escluso che l'adesione del giudice all'astensione proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria costituisca causa computabile di sospensione ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la conservazione delle statuizioni civili anche dopo l'annullamento della sentenza per estinzione del reato: gli effetti civili restano infatti fermamente mantenuti

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata a partire dalla data di consumazione del reato e tenendo conto solo dei periodi di sospensione e interruzione espressamente previsti e dimostrabili; ogni giorno conteggiato deve essere giustificato documentalmente.
  • Non tutte le cause di rinvio o astensione comportano sospensione del termine di prescrizione: in particolare, l'adesione del giudice a una astensione sindacale/professionale non sempre costituisce sospensione computabile ai fini della prescrizione (verificare caso per caso e richiamare le disposizioni di legge qualificanti la causa).
  • Se la prescrizione si perfeziona prima della pronuncia di un grado di giudizio decisivo (es. appello), la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato, mantenendo però le statuizioni civili se previsto dalla normativa (art. 578 c.p.p.).
  • In sede difensiva conviene documentare e contestare puntualmente ogni periodo che l'accusa o il giudice vogliano computare come sospensione, fornendo prove e riferimenti normativi circa la natura dei rinvii o delle astensioni.
  • Quando si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, è fondamentale presentare un prospetto cronologico chiaro e verificabile del decorso dei termini e delle sospensioni, per dimostrare che il termine prescrizionale è scaduto prima della decisione impugnata.

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