Cassazione Penale, Sentenza n. 44823/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 06/10/2022 che aveva confermato la condanna di Giallongo per i reati: art. 648 comma 2 c.p. (capo b e d: ricezione di assegni denunciati come smarriti), e art. 640 c.p. (capo c: pagamento con assegno denunciato smarrito). Il difensore ha dedotto: 1) ne bis in idem rispetto a precedente sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 4400/2020 del 24/11/2020 (riguardo ai capi c e d); 2) insufficienza probatoria per le ricettazioni (capo b e d), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sulla mancata allegazione di fatti a discarico e non su prove concrete; 3) per il capo c mancava atto dispositivo consequenziale a una attività fraudolenta. Ha inoltre censurato la sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) il primo motivo (ne bis in idem) è inammissibile perché non è stato proposto in sede di appello, sicché non poteva essere dedotto in cassazione; 2) i motivi relativi alla ricettazione e alla truffa sono stati ritenuti infondati: la Corte d'appello aveva valutato la disponibilità e l'uso di assegni denunciati come smarriti come condotta avulsa dalla normale circolazione dei titoli, idonea a integrare ipotesi di reato (in parte truffa), e non era richiesto un ulteriore onere motivazionale dato che certe questioni non erano state dedotte in appello. È stato altresì ricordato che il diritto al silenzio non impedisce ai giudici di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative alle emergenze probatorie. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Usata per inquadrare la ricezione di assegni denunciati come smarriti; la Corte d'appello ha ritenuto che la disponibilità e l'impiego di tali titoli, al di fuori della normale circolazione, fossero indici di responsabilità per ricettazione.
Richiamato per l'ipotesi di pagamento con assegno denunciato smarrito (capo c); la Corte territoriale aveva ritenuto integrata una condotta illecita, anche prospettando concorso o connessione con il reato di ricettazione.
Fondegiustificato per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende (multa processuale) per l'inammissibilità del ricorso e la presenza di profili di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese)
Principio richiamato: in cassazione non possono essere dedotte questioni che non sono state proposte in appello (salvo eccezioni come questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili anteriormente).
Massime di principio
- Le eccezioni rilevanti (es. ne bis in idem) vanno sollevate tempestivamente in appello; se non lo sono, in cassazione sono generalmente inammissibili.
- Il giudice di merito può valutare negativamente la mancanza di spiegazioni alternative fornite dall'imputato; il diritto al silenzio non impedisce che l'assenza di risposte incrini la tesi difensiva quando le emergenze probatorie sono univoche.
- La mera assenza di un 'atto dispositivo' non esclude automaticamente la configurabilità di reati collegati (es. truffa o ricettazione) quando la condotta complessiva e il contesto (uso di titoli denunciati smarriti, comportamento anomalo) risultano indicativi di illiceità.
- In cassazione la valutazione è vincolata alle questioni deferite dall'appello: non si può ampliare il giudizio su profili che il giudice d'appello non ha avuto modo di esaminare per sopravvenuta omissione difensiva.
- Presentare ricorsi considerati infondati o manifestamente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione l'ammissibilità e il valore giuridico delle doglianze prima di proporre il ricorso.
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