Ordinanza n. 165/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 111/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento prefettizio
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione del provvedimento prefettizio relativo all'applicazione della misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Dal testo emerge che l'appellante lamentava un pregiudizio grave e irreparabile, in particolare sotto il profilo reputazionale e del danno d'immagine, derivante dall'esecuzione del provvedimento. Il CGARS ha esaminato la domanda nella prospettiva cautelare del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, a un sommario esame, non emergessero apprezzabili profili di fondatezza idonei a giustificare la riforma dell'ordinanza del TAR. In particolare, non è stato ravvisato il periculum in mora, poiché la società non aveva fornito adeguata prova di un pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio ha ritenuto che la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 non abbia natura afflittiva e sia finalizzata alla salvaguardia dell'attività imprenditoriale, attraverso un percorso di leale collaborazione tra Stato e imprenditore volto a bonificare l'impresa da rischi di infiltrazione occasionali. A differenza dell'informazione interdittiva antimafia, la misura non espelle l'operatore economico dal mercato; pertanto, secondo la decisione, dalla sua applicazione non può derivare un danno d'immagine idoneo a integrare un pregiudizio grave e irreparabile. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Prevede la misura della prevenzione collaborativa, qualificata dal CGARS come non afflittiva e finalizzata alla salvaguardia dell'attività imprenditoriale e alla bonifica dell'impresa dai rischi occasionali di infiltrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 non ha natura afflittiva, ma è funzionale alla salvaguardia dell'attività imprenditoriale e alla bonifica dell'impresa dai rischi occasionali di infiltrazione mediante un percorso di collaborazione con l'autorità prefettizia.
- In sede cautelare, la richiesta di sospensione della misura di prevenzione collaborativa non può essere accolta in assenza di adeguata prova di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione.
- La prevenzione collaborativa si distingue dall'informazione interdittiva antimafia perché non determina l'espulsione dell'operatore economico dal mercato, ma mira a consentirne il risanamento e l'accrescimento dell'onorabilità nel contesto di mercato.
- Secondo il principio affermato nella decisione, l'applicazione della prevenzione collaborativa non è, per definizione normativa, idonea a produrre un danno d'immagine qualificabile come pregiudizio grave e irreparabile ai fini cautelari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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