Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36784/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Il primo motivo denunciava violazione di legge sostanziale e processuale e vizio totale di motivazione, contestando la valutazione di attendibilità della persona offesa per asserita mancanza di riscontri. Il secondo motivo riproponeva gli stessi vizi, lamentando che il fatto sarebbe dovuto essere riqualificato non come estorsione ma come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con riferimento al mancato riconoscimento dell'art. 393 c.p. In sostanza, il ricorrente insisteva sull'inaffidabilità della persona offesa e sulla non correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente ripetitivi di quelli già dedotti in appello e già disattesi con motivazione adeguata dalla corte territoriale. In particolare, la motivazione d'appello aveva spiegato perché le presunte contraddizioni della persona offesa fossero superate dai contenuti di una registrazione delle conversazioni con il ricorrente, e perché non vi fosse spazio per riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 393 c.p., difettando il presupposto della pretesa creditoria del ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice ritenuta correttamente applicata in sede di merito, in opposizione alla richiesta di riqualificazione del fatto.

  • art. 393 c.p.

    Richiamato dalla difesa come fattispecie alternativa per la riqualificazione del fatto; la Corte ne esclude l'applicabilità perché manca la fondatezza della pretesa di pagamento avanzata dall'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla attendibilità della persona offesa non è specifica se non indica puntuali profili di illogicità o travisamento, ma si risolve in una mera contrapposizione valutativa alle conclusioni del giudice di merito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone la dimostrazione di una pretesa creditoria effettiva o comunque non pretestuosa; se la pretesa di pagamento è ritenuta infondata, resta ferma la qualificazione più grave.
  • Quando la sentenza di merito ha dato conto in modo coerente degli elementi probatori, inclusa la valorizzazione di registrazioni delle conversazioni, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura del fatto alla valutazione già compiuta dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.