Cassazione Penale, Ordinanza n. 23071/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La Corte ha rilevato che tale doglianza era nuova, perché non risulta specificamente devoluta al giudice di appello, e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione; la censura è stata ritenuta anche generica e non idonea a introdurre un valido vizio di legittimità. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione inammissibile, e alla rifusione delle spese della parte civile costituita, liquidate in euro 800 oltre accessori. La Corte ha escluso, tuttavia, il diritto della parte civile alla rifusione delle spese nel caso in cui l'impugnazione avesse riguardato solo il bilanciamento delle circostanze e, se accolta, non le avrebbe arrecato pregiudizio; nel caso concreto, però, la rifusione è stata comunque disposta nei limiti sopra indicati in relazione alla fase di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto contestato. Ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Andrea Rainone, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, insieme alla fattispecie base del furto aggravato
richiamato come norma incriminatrice del furto
richiamato quale aggravante del furto
richiamato quale aggravante del furto
richiamato per affermare che non sono deducibili in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo ipotesi eccezionali
richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, quando il giudice d'appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché la questione non era stata specificamente devoluta al suo esame, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima.
- La censura per vizio di motivazione deve investire un punto effettivamente sottoposto al giudice di merito e deve essere formulata in modo specifico; una doglianza generica o nuova è inidonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nell'impugnazione.
- La parte civile ha diritto alla rifusione delle spese nel giudizio di legittimità solo se ha un effettivo interesse a contraddire sull'oggetto dell'impugnazione e l'attività difensiva sia causalmente giustificata dalla difesa di una posizione processuale concreta.
Come è indicizzato
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