Cassazione Civile, Ordinanza n. 27661/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società proprietaria di un terreno che sosteneva di non avere accesso diretto alla via pubblica per una porzione del proprio fondo, a causa della presenza di una recinzione e della morfologia del terreno. In primo grado era stata costituita una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile su una strada interna a un fondo vicino. In appello avevano resistito i proprietari del fondo servente, divenuti tali anche per donazione. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 1051 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il fondo andasse valutato unitariamente e che non vi fosse interclusione dell'intero compendio, poiché una parte del terreno aveva accesso alla via pubblica e da essa si sarebbe potuto raggiungere la porzione asseritamente interclusa senza lavori eccessivi; con il secondo hanno dedotto falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., violazione dell'art. 1052 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi processuali, affermando che, semmai, la fattispecie avrebbe potuto ricadere nell'art. 1052 c.c. e che la questione della non coltivabilità della porzione interessata era stata già dedotta e non era tardiva; con il terzo hanno sostenuto la violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e dell'art. 102 c.p.c., assumendo che l'azione avrebbe dovuto essere proposta contro tutti i proprietari dei fondi potenzialmente serventi, incluso il proprietario di altro fondo che si frapponeva al collegamento con la pubblica via, sicché la mancata evocazione di costui avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda, non essendo integrabile il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri due e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo. Richiamando il più recente principio delle Sezioni Unite, ha ritenuto che, nelle azioni di costituzione di servitù coattiva di passaggio quando vi siano più fondi intercludenti appartenenti a soggetti diversi, la domanda deve essere proposta contro tutti i proprietari dei fondi interessati e va considerata litisconsortile. Di conseguenza, la mancata evocazione in primo grado di uno dei proprietari dei fondi potenzialmente serventi non comporta il rigetto nel merito della domanda, ma la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. vigente ratione temporis.
Norme richiamate
La costituzione della servitù coattiva di passaggio richiede che il fondo sia effettivamente privo di accesso alla via pubblica o che il collegamento sia ottenibile solo con eccessivo dispendio o disagio; ai fini dell'azione vanno considerati tutti i percorsi concretamente sperimentabili e tutti i fondi interessati.
È richiamato come possibile base alternativa della domanda quando il passaggio sia richiesto per esigenze dell'agricoltura o dell'industria; anche in tale ipotesi, secondo il principio richiamato, occorre la partecipazione di tutti i proprietari dei fondi intercludenti.
È invocato dai ricorrenti in relazione all'onere di provare i presupposti dell'interclusione e della non coltivabilità, ma la decisione è definita sul profilo processuale del litisconsorzio necessario.
La Corte esclude l'applicazione del rigetto per carenza di litisconsorzio e, seguendo le Sezioni Unite del 2025, qualifica la fattispecie come processo litisconsortile che impone l'integrazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Viene applicato per la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito della nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio.
È richiamato con riferimento al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nell'interesse della legge.
Massime di principio
- Nell'azione di costituzione di servitù coattiva di passaggio, quando il fondo intercluso debba ottenere il transito attraverso più fondi di proprietà diversa, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti di tutti i proprietari dei fondi potenzialmente serventi, perché la decisione incide su una pluralità di rapporti sostanziali strettamente connessi.
- La mancata evocazione di uno o più proprietari dei fondi interessati non determina il rigetto della domanda per inesistenza del diritto, ma integra una nullità del giudizio che impone l'integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza va cassata con rinvio.
- Ai fini della servitù coattiva di passaggio il giudice deve verificare in modo unitario la concreta interclusione del fondo e i percorsi realmente praticabili, non potendo segmentare artificiosamente il bene in porzioni isolate per fondare o escludere il diritto.
- La domanda di passaggio coattivo è accoglibile solo se il fondo non ha accesso alla via pubblica o può procurarselo soltanto con eccessivo dispendio o disagio; se tale condizione manca, il diritto non sorge.
- Il riparto dell'onere della prova resta rilevante sui presupposti sostanziali dell'interclusione, ma quando il vizio decisivo è processuale, la questione va risolta in termini di litisconsorzio necessario e nullità del giudizio.
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