Cassazione Penale, Ordinanza n. 02582/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione disposto dalla Corte di appello. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, formulata nell'interesse del condannato ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., tra fatti di reato già giudicati con due sentenze irrevocabili della stessa Corte (10 marzo 2009 e 8 marzo 2021, indicate ai punti 3 e 13 del casellario). La doglianza si incentrava sulla possibilità di ritenere unificati i reati alla luce dell'appartenenza del ricorrente alla cosca Stillitano-Rosmini e, quindi, della presunta riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto che i reati non fossero omogenei e che non emergesse alcun elemento idoneo a collegare i due fatti-reato, neppure in via astratta, a una preordinazione criminosa comune. È stato inoltre ribadito che, quando la continuazione venga invocata rispetto a reati collegati a un'organizzazione mafiosa, occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività concreta e sulla continuità nel tempo, per verificare l'unicità del momento deliberativo e della successiva attuazione.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del vincolo della continuazione; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi siano elementi sufficienti a dimostrare un medesimo disegno criminoso tra i reati considerati.
Richiamato come norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati; nel caso di specie la richiesta è stata respinta per difetto dei presupposti fattuali.
Norma implicita nel dispositivo di inammissibilità, in base alla quale il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di un effettivo collegamento tra i reati, tale da far emergere un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente una generica vicinanza tra fatti o la sola comunanza soggettiva del loro autore.
- Quando la continuazione è invocata per reati asseritamente connessi ad ambienti o sodalizi mafiosi, occorre una verifica specifica sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità temporale, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo.
- L'appartenenza dell'autore a un contesto criminale organizzato, da sola, non basta a fondare il vincolo della continuazione tra fatti-reato diversi, se non è accompagnata da elementi oggettivi che collegano i singoli episodi a una previa e unica programmazione.
- In sede di legittimità, la mancanza di elementi idonei a sostenere la tesi della continuazione conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il diniego del beneficio.
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