Cassazione Penale, Sentenza n. 38918/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Forlì del 04/06/2025 che aveva revocato il sequestro disposto dal GIP sulla vettura acquistata dal Fontana da Elisabetta Cirpaci (indagata per truffa). Il Procuratore ha dedotto: (i) violazione dell'art. 321 c.p.p. per non aver esteso il sequestro al terzo di buona fede; (ii) omessa/mancata motivazione circa la qualificazione della vettura quale corpo di reato in relazione alla truffa e all'ipotesi di incauto acquisto; (iii) errata applicazione/valutazione degli elementi costitutivi della contravvenzione ex art. 712 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o non consentiti. Ha ritenuto che: (a) i profili di motivazione non sono sindacabili in Cassazione nelle impugnazioni di misure cautelari reali salvo radicale carenza motivazionale, situazione non ricorrente; (b) la decisione del Tribunale ha adeguatamente motivato la revoca del sequestro in relazione alla perdita del periculum in mora determinata dall'acquisto da parte di un terzo in buona fede; (c) le censure riguardanti la configurabilità della contravvenzione ex art. 712 c.p. erano di fatto ricostruzioni di merito non consentite in sede di legittimità. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e confermata, di fatto, l'ordinanza che aveva revocato il sequestro.
Norme richiamate
Regola l'estensione del sequestro impeditivo al terzo; il provvedimento impugnato ha valutato che, nel caso concreto, il sequestro non doveva essere mantenuto a causa della perdita del periculum in mora dopo l'acquisto da terzo in buona fede
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione (salvo carenza radicale della motivazione)
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La carenza radicale di motivazione può integrare violazione di legge ammessa in Cassazione; la Corte ha ritenuto che tale carenza non ricorresse nel caso
Individua i motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e sono richiamate); la Corte ha qualificato alcune censure come non consentite o manifestamente infondate
Prevede la fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza; la Corte ha ritenuto che l'accertamento degli elementi costitutivi sia questione di merito non riassoggettabile al sindacato di legittimità nel caso di specie
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti per assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022 Pmt/Mennella)
Principio secondo cui l'acquisto del bene da parte di un terzo in buona fede può determinare la perdita del periculum in mora e giustificare la revoca del vincolo
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 5876 del 13/02/2004 Bevilacqua; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Mulè)
Richiamate per i limiti del sindacato sul vizio di motivazione in sede di Cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è normalmente ammesso solo per violazione di legge: censure di merito o di motivazione, se non radicali, sono inammissibili.
- Se il bene sequestrato è stato acquistato da un terzo di buona fede e il pregiudizio per la persona offesa si è cristallizzato, il periculum in mora può venire meno e giustificare la revoca del sequestro.
- Le contestazioni attinenti alla qualificazione del fatto come reato (es. art. 712 c.p.) e alla valutazione degli elementi di fatto (prezzo, rapidità dei passaggi, circostanze concrete) sono, in gran parte, questioni di merito non sindacabili in Cassazione se proposte come meri rilievi motivazionali.
- Per opporsi con successo alla revoca di un sequestro bisogna indicare specifici errori di diritto o una totale carenza motivazionale che renda incomprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice a quo.
- In ipotesi di terzo acquirente in buona fede, il pubblico ministero dovrebbe dimostrare il persistere di un pericolo concreto di dispersione o sottrazione del bene, non limitarsi ad argomentazioni di fatto ricollegabili a valutazioni di merito.
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