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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38918/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Forlì del 04/06/2025 che aveva revocato il sequestro disposto dal GIP sulla vettura acquistata dal Fontana da Elisabetta Cirpaci (indagata per truffa). Il Procuratore ha dedotto: (i) violazione dell'art. 321 c.p.p. per non aver esteso il sequestro al terzo di buona fede; (ii) omessa/mancata motivazione circa la qualificazione della vettura quale corpo di reato in relazione alla truffa e all'ipotesi di incauto acquisto; (iii) errata applicazione/valutazione degli elementi costitutivi della contravvenzione ex art. 712 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o non consentiti. Ha ritenuto che: (a) i profili di motivazione non sono sindacabili in Cassazione nelle impugnazioni di misure cautelari reali salvo radicale carenza motivazionale, situazione non ricorrente; (b) la decisione del Tribunale ha adeguatamente motivato la revoca del sequestro in relazione alla perdita del periculum in mora determinata dall'acquisto da parte di un terzo in buona fede; (c) le censure riguardanti la configurabilità della contravvenzione ex art. 712 c.p. erano di fatto ricostruzioni di merito non consentite in sede di legittimità. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e confermata, di fatto, l'ordinanza che aveva revocato il sequestro.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola l'estensione del sequestro impeditivo al terzo; il provvedimento impugnato ha valutato che, nel caso concreto, il sequestro non doveva essere mantenuto a causa della perdita del periculum in mora dopo l'acquisto da terzo in buona fede

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione (salvo carenza radicale della motivazione)

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La carenza radicale di motivazione può integrare violazione di legge ammessa in Cassazione; la Corte ha ritenuto che tale carenza non ricorresse nel caso

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e sono richiamate); la Corte ha qualificato alcune censure come non consentite o manifestamente infondate

  • art. 712 cod. pen.

    Prevede la fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza; la Corte ha ritenuto che l'accertamento degli elementi costitutivi sia questione di merito non riassoggettabile al sindacato di legittimità nel caso di specie

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti per assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022 Pmt/Mennella)

    Principio secondo cui l'acquisto del bene da parte di un terzo in buona fede può determinare la perdita del periculum in mora e giustificare la revoca del vincolo

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 5876 del 13/02/2004 Bevilacqua; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Mulè)

    Richiamate per i limiti del sindacato sul vizio di motivazione in sede di Cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è normalmente ammesso solo per violazione di legge: censure di merito o di motivazione, se non radicali, sono inammissibili.
  • Se il bene sequestrato è stato acquistato da un terzo di buona fede e il pregiudizio per la persona offesa si è cristallizzato, il periculum in mora può venire meno e giustificare la revoca del sequestro.
  • Le contestazioni attinenti alla qualificazione del fatto come reato (es. art. 712 c.p.) e alla valutazione degli elementi di fatto (prezzo, rapidità dei passaggi, circostanze concrete) sono, in gran parte, questioni di merito non sindacabili in Cassazione se proposte come meri rilievi motivazionali.
  • Per opporsi con successo alla revoca di un sequestro bisogna indicare specifici errori di diritto o una totale carenza motivazionale che renda incomprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice a quo.
  • In ipotesi di terzo acquirente in buona fede, il pubblico ministero dovrebbe dimostrare il persistere di un pericolo concreto di dispersione o sottrazione del bene, non limitarsi ad argomentazioni di fatto ricollegabili a valutazioni di merito.

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