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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00841/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un soggetto che aveva assunto obbligazioni sia come intestatario di conto corrente sia come garante personale di debiti di una società. L'opponente sosteneva, in sintesi, che il decreto fosse stato emesso per un importo eccedente il limite garantito e che le clausole di fideiussione fossero nulle per violazione degli artt. 1936 e 1938 c.c.; inoltre censurava l'interpretazione delle presunzioni e dell'onere della prova, lamentando che la Corte territoriale avesse tratto da fatti non gravi, precisi e concordanti una indebita inversione dell'onere probatorio. Con il motivo centrale del ricorso contestava soprattutto la legittimazione della società che agiva quale cessionaria del credito, deducendo che la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco e le autoqualificazioni processuali delle società cessionarie, senza un adeguato accertamento dell'effettiva inclusione del credito azionato nel perimetro della cessione; richiamava anche i rendiconti da cui emergeva la progressiva riduzione del debito garantito fino all'azzeramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso nei limiti esposti in motivazione. Ha ritenuto che, in tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB e legge n. 130/1999, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non esaurisce automaticamente l'accertamento della titolarità del credito quando il debitore contesti l'esistenza o l'inclusione del rapporto ceduto; il giudice di merito deve infatti verificare complessivamente le risultanze di fatto e la documentazione prodotta. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità delle clausole di fideiussione; non è la base della decisione di accoglimento, che si concentra invece sulla legittimazione del cessionario

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di rilevabilità della nullità; la Corte non si pronuncia nel merito su tale profilo perché assorbito

  • art. 1936 c.c.

    richiamato quale norma sulla fideiussione; il ricorrente ne deduce la violazione per assumere la nullità/invalidità della garanzia

  • art. 1938 c.c.

    richiamato quale norma sul limite massimo della fideiussione per garantire debiti futuri o indeterminati; invocato per sostenere l'eccedenza rispetto all'importo garantito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo per contestare la declaratoria di inammissibilità di una doglianza proposta in appello

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per la disciplina delle preclusioni e delle domande/eccezioni nuove

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla memoria nella quale la Corte d'appello aveva ritenuto tardiva la doglianza sulla nullità della fideiussione

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di correttezza nei rapporti obbligatori; il motivo è rimasto assorbito

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di buona fede nell'esecuzione del rapporto; il motivo è rimasto assorbito

  • art. 1956 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, verosimilmente in relazione ai doveri del creditore verso il fideiussore; il motivo è rimasto assorbito

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla disciplina delle presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per l'asserita inversione dell'onere della prova

  • art. 58 TUB

    norma centrale: nelle cessioni in blocco di rapporti bancari la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale e rende la cessione opponibile, ma resta necessario verificare l'inclusione del credito specifico quando ciò sia contestato

  • art. 1189 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma non risulta decisivo nella ratio della pronuncia

  • art. 1396 c.c.

    richiamato nel terzo motivo; non risulta centrale nella decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di disponibilità e valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di contestazione e decadenze difensive

  • art. 119 TUB

    richiamato nel terzo motivo; non emerge una specifica statuizione su tale norma

  • art. 2733 c.c.

    richiamato nel terzo motivo

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nel terzo motivo

  • art. 1263 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che con la cessione si trasferiscono credito, garanzie, privilegi e accessori al cessionario

  • art. 1264 c.c.

    richiamato dalla Corte per precisare che la cessione produce effetti verso il debitore ceduto con accettazione o notificazione

  • art. 1376 c.c.

    richiamato dalla Corte per ribadire che il consenso di cedente e cessionario è sufficiente a trasferire il credito

  • art. 4 L. 130/1999

    richiamato per le cessioni in blocco di crediti e per la disciplina speciale di pubblicità e opponibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma del mezzo di ricorso invocata per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la valutazione di idoneità dell'avviso di cessione è un accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale

  • artt. 1 e 4 L. 130/1999

    richiamati in relazione alla cartolarizzazione e alle cessioni di crediti in blocco

Massime di principio

  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale vale come forma di pubblicità sostitutiva della notifica individuale e rende la cessione opponibile, ma il giudice deve comunque verificare se il credito azionato rientri effettivamente nel perimetro dei rapporti ceduti quando tale inclusione sia contestata.
  • La parte che agisce come successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di provare la propria legittimazione sostanziale, e tale prova può essere fornita mediante la documentazione della cessione e l'avviso pubblicato, purché l'atto consenta di individuare senza incertezze i rapporti trasferiti.
  • Quando il debitore ceduto contesta l'esistenza del rapporto o l'inclusione del credito nella cessione in blocco, la sola pubblicazione dell'avviso non è necessariamente sufficiente: occorre un accertamento complessivo delle risultanze di fatto e della documentazione acquisita.
  • La valutazione dell'idoneità dell'avviso di cessione a dimostrare la titolarità del credito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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