Cassazione Civile, Ordinanza n. 00841/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un soggetto che aveva assunto obbligazioni sia come intestatario di conto corrente sia come garante personale di debiti di una società. L'opponente sosteneva, in sintesi, che il decreto fosse stato emesso per un importo eccedente il limite garantito e che le clausole di fideiussione fossero nulle per violazione degli artt. 1936 e 1938 c.c.; inoltre censurava l'interpretazione delle presunzioni e dell'onere della prova, lamentando che la Corte territoriale avesse tratto da fatti non gravi, precisi e concordanti una indebita inversione dell'onere probatorio. Con il motivo centrale del ricorso contestava soprattutto la legittimazione della società che agiva quale cessionaria del credito, deducendo che la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco e le autoqualificazioni processuali delle società cessionarie, senza un adeguato accertamento dell'effettiva inclusione del credito azionato nel perimetro della cessione; richiamava anche i rendiconti da cui emergeva la progressiva riduzione del debito garantito fino all'azzeramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso nei limiti esposti in motivazione. Ha ritenuto che, in tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB e legge n. 130/1999, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non esaurisce automaticamente l'accertamento della titolarità del credito quando il debitore contesti l'esistenza o l'inclusione del rapporto ceduto; il giudice di merito deve infatti verificare complessivamente le risultanze di fatto e la documentazione prodotta. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità delle clausole di fideiussione; non è la base della decisione di accoglimento, che si concentra invece sulla legittimazione del cessionario
richiamato dal ricorrente in tema di rilevabilità della nullità; la Corte non si pronuncia nel merito su tale profilo perché assorbito
richiamato quale norma sulla fideiussione; il ricorrente ne deduce la violazione per assumere la nullità/invalidità della garanzia
richiamato quale norma sul limite massimo della fideiussione per garantire debiti futuri o indeterminati; invocato per sostenere l'eccedenza rispetto all'importo garantito
richiamato dal ricorrente nel primo motivo per contestare la declaratoria di inammissibilità di una doglianza proposta in appello
richiamato nel primo motivo in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo
richiamato nel primo motivo per la disciplina delle preclusioni e delle domande/eccezioni nuove
richiamato dal ricorrente con riferimento alla memoria nella quale la Corte d'appello aveva ritenuto tardiva la doglianza sulla nullità della fideiussione
richiamato nel secondo motivo in tema di correttezza nei rapporti obbligatori; il motivo è rimasto assorbito
richiamato nel secondo motivo in tema di buona fede nell'esecuzione del rapporto; il motivo è rimasto assorbito
richiamato nel secondo motivo, verosimilmente in relazione ai doveri del creditore verso il fideiussore; il motivo è rimasto assorbito
richiamato nel secondo motivo sulla disciplina delle presunzioni semplici
richiamato nel secondo motivo sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
richiamato nel secondo motivo per l'asserita inversione dell'onere della prova
norma centrale: nelle cessioni in blocco di rapporti bancari la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale e rende la cessione opponibile, ma resta necessario verificare l'inclusione del credito specifico quando ciò sia contestato
richiamato nel terzo motivo, ma non risulta decisivo nella ratio della pronuncia
richiamato nel terzo motivo; non risulta centrale nella decisione
richiamato nel terzo motivo in tema di disponibilità e valutazione della prova
richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove da parte del giudice
richiamato nel terzo motivo in tema di contestazione e decadenze difensive
richiamato nel terzo motivo; non emerge una specifica statuizione su tale norma
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo
richiamato dalla Corte per affermare che con la cessione si trasferiscono credito, garanzie, privilegi e accessori al cessionario
richiamato dalla Corte per precisare che la cessione produce effetti verso il debitore ceduto con accettazione o notificazione
richiamato dalla Corte per ribadire che il consenso di cedente e cessionario è sufficiente a trasferire il credito
richiamato per le cessioni in blocco di crediti e per la disciplina speciale di pubblicità e opponibilità
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del mezzo di ricorso invocata per denunciare violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che la valutazione di idoneità dell'avviso di cessione è un accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale
richiamati in relazione alla cartolarizzazione e alle cessioni di crediti in blocco
Massime di principio
- Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale vale come forma di pubblicità sostitutiva della notifica individuale e rende la cessione opponibile, ma il giudice deve comunque verificare se il credito azionato rientri effettivamente nel perimetro dei rapporti ceduti quando tale inclusione sia contestata.
- La parte che agisce come successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di provare la propria legittimazione sostanziale, e tale prova può essere fornita mediante la documentazione della cessione e l'avviso pubblicato, purché l'atto consenta di individuare senza incertezze i rapporti trasferiti.
- Quando il debitore ceduto contesta l'esistenza del rapporto o l'inclusione del credito nella cessione in blocco, la sola pubblicazione dell'avviso non è necessariamente sufficiente: occorre un accertamento complessivo delle risultanze di fatto e della documentazione acquisita.
- La valutazione dell'idoneità dell'avviso di cessione a dimostrare la titolarità del credito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
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