Cassazione Civile, Ordinanza n. 24403/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d’appello che aveva rigettato la sua opposizione avverso un precedente decreto dichiarativo di inammissibilità della domanda di equa riparazione. L’inammissibilità era stata pronunciata perché dagli atti non risultava che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole di durata del processo presupposto, il richiedente avesse esperito uno dei rimedi preventivi previsti dall’art. 1-ter della legge n. 89/2001. In cassazione si deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, 117 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che il sistema dei rimedi preventivi introdotto dall’art. 1-ter L. 89/2001 non sarebbe davvero idoneo ad accelerare i processi e finirebbe per comprimere il diritto di azione e di difesa, imponendo di introdurre un giudizio in forme sommarie per non perdere poi il diritto all’indennizzo. Si richiamavano anche le pronunce della Corte costituzionale che, secondo il ricorrente, avrebbero affermato l’ammissibilità dei rimedi preventivi solo se effettivi ed efficacemente sollecitatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che la Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità di tutti i rimedi preventivi previsti dall’art. 1-ter L. 89/2001, ma ha scrutinato singolarmente i diversi strumenti, dichiarando incostituzionali solo quelli meramente formali e privi di effettiva funzione acceleratoria. Quanto ai rimedi relativi al processo di cognizione, già esaminati dalla sentenza n. 121/2020 della Corte costituzionale, la Cassazione ha ribadito che l’istanza di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e l’istanza di mutamento del rito da ordinario a sommario sono rimedi preventivi linearmente riconducibili alla categoria dei rimedi idonei a evitare l’eccessiva durata del processo, sicché la sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione per il loro mancato esperimento non è irragionevole né sproporzionata. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato come parametro costituzionale invocato dal ricorrente per censurare il sistema dei rimedi preventivi
art. 117 Cost.
richiamato come parametro costituzionale invocato dal ricorrente, in relazione alla compatibilità con la CEDU
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato quale parametro convenzionale sul diritto a un processo equo e di durata ragionevole
prevede rimedi preventivi la cui omissione può incidere sull’ammissibilità della domanda di equa riparazione; la Corte ribadisce che solo alcuni rimedi, effettivi e acceleratori, possono essere legittimamente richiesti
la sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione è ritenuta non irragionevole per il mancato esperimento dei rimedi preventivi effettivi
la richiesta di trattazione orale ex art. 281-sexies rientra tra i rimedi preventivi del processo di cognizione ritenuti effettivi
quadro normativo della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
Corte cost. n. 34/2019
richiamata dal ricorrente; la Cassazione osserva che la Corte costituzionale valuta singolarmente i rimedi preventivi
Corte cost. n. 175/2021
richiamata dal ricorrente; la Cassazione ribadisce il criterio della effettività dei rimedi preventivi
Corte cost. n. 142/2023
richiamata dal ricorrente; la Cassazione conferma che non tutti i rimedi preventivi sono caducati
Corte cost. n. 121/2020
considerata decisiva: ha ritenuto non irragionevole la sanzione di inammissibilità per il mancato esperimento dei rimedi preventivi del processo di cognizione
Corte cost. n. 88/2018
citata come precedente nel controllo di costituzionalità sui rimedi preventivi dell’art. 1-ter
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla legge può costituire condizione di ammissibilità della domanda, ma solo se tali rimedi siano effettivi e idonei ad accelerare concretamente il processo.
- La verifica di costituzionalità dei rimedi preventivi non investe in blocco l’intero catalogo normativo, ma va compiuta rimedio per rimedio, distinguendo tra strumenti effettivamente sollecitatori e meri adempimenti formali.
- La sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione per mancato esperimento di rimedi preventivi è compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali quando i rimedi omessi siano linearmente riconducibili a meccanismi capaci di evitare la protrazione eccessiva del processo.
- Nel processo di cognizione, l’istanza di trattazione orale e l’istanza di mutamento del rito possono essere considerate rimedi preventivi efficaci, con conseguente legittimità della preclusione all’equa riparazione in caso di loro omissione.
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