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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24403/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d’appello che aveva rigettato la sua opposizione avverso un precedente decreto dichiarativo di inammissibilità della domanda di equa riparazione. L’inammissibilità era stata pronunciata perché dagli atti non risultava che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole di durata del processo presupposto, il richiedente avesse esperito uno dei rimedi preventivi previsti dall’art. 1-ter della legge n. 89/2001. In cassazione si deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, 117 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che il sistema dei rimedi preventivi introdotto dall’art. 1-ter L. 89/2001 non sarebbe davvero idoneo ad accelerare i processi e finirebbe per comprimere il diritto di azione e di difesa, imponendo di introdurre un giudizio in forme sommarie per non perdere poi il diritto all’indennizzo. Si richiamavano anche le pronunce della Corte costituzionale che, secondo il ricorrente, avrebbero affermato l’ammissibilità dei rimedi preventivi solo se effettivi ed efficacemente sollecitatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che la Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità di tutti i rimedi preventivi previsti dall’art. 1-ter L. 89/2001, ma ha scrutinato singolarmente i diversi strumenti, dichiarando incostituzionali solo quelli meramente formali e privi di effettiva funzione acceleratoria. Quanto ai rimedi relativi al processo di cognizione, già esaminati dalla sentenza n. 121/2020 della Corte costituzionale, la Cassazione ha ribadito che l’istanza di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e l’istanza di mutamento del rito da ordinario a sommario sono rimedi preventivi linearmente riconducibili alla categoria dei rimedi idonei a evitare l’eccessiva durata del processo, sicché la sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione per il loro mancato esperimento non è irragionevole né sproporzionata. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale invocato dal ricorrente per censurare il sistema dei rimedi preventivi

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale invocato dal ricorrente, in relazione alla compatibilità con la CEDU

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale sul diritto a un processo equo e di durata ragionevole

  • art. 1-ter L. 89/2001

    prevede rimedi preventivi la cui omissione può incidere sull’ammissibilità della domanda di equa riparazione; la Corte ribadisce che solo alcuni rimedi, effettivi e acceleratori, possono essere legittimamente richiesti

  • art. 2 L. 89/2001

    la sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione è ritenuta non irragionevole per il mancato esperimento dei rimedi preventivi effettivi

  • art. 281-sexies c.p.c.

    la richiesta di trattazione orale ex art. 281-sexies rientra tra i rimedi preventivi del processo di cognizione ritenuti effettivi

  • legge n. 89/2001

    quadro normativo della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • Corte cost. n. 34/2019

    richiamata dal ricorrente; la Cassazione osserva che la Corte costituzionale valuta singolarmente i rimedi preventivi

  • Corte cost. n. 175/2021

    richiamata dal ricorrente; la Cassazione ribadisce il criterio della effettività dei rimedi preventivi

  • Corte cost. n. 142/2023

    richiamata dal ricorrente; la Cassazione conferma che non tutti i rimedi preventivi sono caducati

  • Corte cost. n. 121/2020

    considerata decisiva: ha ritenuto non irragionevole la sanzione di inammissibilità per il mancato esperimento dei rimedi preventivi del processo di cognizione

  • Corte cost. n. 88/2018

    citata come precedente nel controllo di costituzionalità sui rimedi preventivi dell’art. 1-ter

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla legge può costituire condizione di ammissibilità della domanda, ma solo se tali rimedi siano effettivi e idonei ad accelerare concretamente il processo.
  • La verifica di costituzionalità dei rimedi preventivi non investe in blocco l’intero catalogo normativo, ma va compiuta rimedio per rimedio, distinguendo tra strumenti effettivamente sollecitatori e meri adempimenti formali.
  • La sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione per mancato esperimento di rimedi preventivi è compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali quando i rimedi omessi siano linearmente riconducibili a meccanismi capaci di evitare la protrazione eccessiva del processo.
  • Nel processo di cognizione, l’istanza di trattazione orale e l’istanza di mutamento del rito possono essere considerate rimedi preventivi efficaci, con conseguente legittimità della preclusione all’equa riparazione in caso di loro omissione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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