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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15736/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenza)

La controversia

La controversia nasce da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso della Cassa, aveva cassato la decisione d'appello che riteneva illegittima l'iscrizione d'ufficio del professionista alla Cassa. In quell'ordinanza la Corte aveva richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima alla Cassa, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti l'occasionalità dell'attività e la mancata produzione di reddito; aveva inoltre richiamato le regole regolamentari della Cassa che prevedono casi di esclusione dall'obbligo di iscrizione per alcune situazioni di lavoro dipendente. Il professionista ha chiesto la revocazione dell'ordinanza deducendo un errore percettivo: la Corte, nel rinviare al giudice di merito per verificare se egli rientrasse in un caso di esclusione previsto dalla delibera n. 123 del 2009, avrebbe in realtà travisato il contenuto di quella delibera attribuendole il contenuto di un'altra delibera, la n. 124 del 2009, che non sarebbe stata approvata con decreto ministeriale e quindi non avrebbe avuto valore normativo vincolante. Ha sostenuto che l'errore emergerebbe dal raffronto documentale tra l'ordinanza e la delibera prodotta in atti, e ha aggiunto che la Cassa non avrebbe mai invocato la delibera n. 124 del 2009, sicché la sua inapplicabilità sarebbe coperta da giudicato implicito. La Cassa ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che, anche ipotizzando un errore percettivo nell'attribuzione alla delibera n. 123 del 2009 del contenuto della delibera n. 124 del 2009, l'errore non sarebbe comunque decisivo, perché l'ordinanza revocanda muoveva dal principio generale sulla sufficienza dell'iscrizione all'albo ai fini dell'obbligo contributivo e demandava al giudice di rinvio solo la verifica della sussistenza dei presupposti di esclusione previsti dalla disciplina della Cassa. Ne è derivato che il vizio denunciato non integra il presupposto dell'errore decisivo richiesto per la revocazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude la sua violazione, osservando che la rilevanza attribuita al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente deriva dalla disciplina statutaria e regolamentare della Cassa, e non da un'erronea ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della revocazione della sentenza o dell'ordinanza della Cassazione, l'errore di fatto deve essere non solo percettivo, ma anche decisivo; se la decisione impugnata regge comunque su una ratio autonoma e sufficiente, la revocazione è inammissibile.
  • In materia di Cassa professionale dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla Cassa e per il correlato obbligo contributivo minimo, salvo che ricorrano specifiche e tassative condizioni di esclusione previste dalla normativa della Cassa stessa.
  • La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale generale o la natura subordinata di altra attività non escludono automaticamente gli obblighi verso la previdenza di categoria, poiché occorre verificare se la disciplina regolamentare della Cassa consenta una deroga alla presunzione di esercizio della professione.
  • Le delibere e i regolamenti interni della Cassa possono disciplinare modalità e presupposti delle esenzioni dall'obbligo di iscrizione, imponendo anche oneri dichiarativi o autocertificativi al professionista per consentire i controlli sull'attività svolta e sui redditi prodotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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