Cassazione Civile, Ordinanza n. 23860/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di una procedura fallimentare di tre poste creditorie: una somma di oltre 202 mila euro, chiesta come restituzione di quanto versato in esecuzione di un decreto ingiuntivo poi revocato; una somma di oltre 149 mila euro, chiesta come corrispettivo per prestazioni di assistenza nella gestione di profughi e per costi anticipati dal consorzio; e gli interessi su tali importi. Il giudice delegato aveva ammesso solo parte dei crediti, escludendo le poste indicate. Il tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo, per la prima somma, che il pagamento non fosse indebito perché sorretto anche da una precedente ricognizione di debito che dispensava dalla prova del rapporto fondamentale; per la seconda somma, che gli obblighi di rimborso e i criteri di ripartizione delle spese tra consorzio e consorziate dovessero risultare da atto scritto, con conseguente irrilevanza della prova testimoniale; per gli interessi, che venissero meno in difetto del credito principale. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 336 c.p.c., 2033 c.c., 96 l.fall., 38 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la revoca del decreto ingiuntivo avrebbe imposto la restituzione della somma pagata; 2) violazione degli artt. 2603 e 1325 c.c., lamentando l’erroneo rilievo del requisito della forma scritta per ogni accordo tra consorzio e consorziata; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 188 e 244 c.p.c., per la mancata ammissione di una testimonianza decisiva sull’accordo non scritto di rimborso; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ripetizione di indebito; 5) violazione degli artt. 1418 e 2033 c.c., per avere il tribunale escluso conseguenze restitutorie dalla nullità del contratto. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che il giudice di merito aveva accertato in fatto che il pagamento non fosse indebito perché la pretesa era sorretta anche da una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, perché gli obblighi dei consorziati e le relative modificazioni dovevano risultare per iscritto ai sensi degli artt. 2603 e 2607 c.c., sicché la prova testimoniale era irrilevante; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la domanda di ripetizione di indebito era stata proposta solo nella memoria conclusiva dell’opposizione, quindi tardivamente; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non coglieva la ratio decidendi, essendosi il tribunale limitato a negare il credito per difetto di prova dei fatti costitutivi e non per affermata nullità contrattuale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del consorzio. Ha confermato il rigetto dell’opposizione allo stato passivo, ritenendo non fondati o inammissibili tutti i motivi: la prima posta non era ripetibile perché il pagamento non risultava indebito alla luce della ricognizione di debito; la seconda posta non era provata perché gli obblighi consortili e i criteri di rimborso richiedevano forma scritta; la domanda subordinata di ripetizione di indebito era tardiva; la censura sulla nullità non investiva la reale ratio della decisione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore della procedura e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La revoca del titolo posto a base del pagamento non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a fondare l’indebito quando il giudice di merito ha accertato un diverso titolo giustificativo del pagamento.
La ripetizione di indebito presuppone l’assenza di causa del pagamento; se il pagamento risulta sorretto da una ricognizione di debito o da altro titolo idoneo, il credito restitutorio non è automaticamente configurabile.
Richiamato nel primo motivo come norma sul regime del credito nella procedura, ma non valorizzato dalla Corte nella motivazione decisoria.
Richiamato nel primo motivo in relazione all’incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della ripetizione.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non vi fonda la decisione, perché la questione è risolta sul piano dell’inesistenza dell’indebito per effetto della ricognizione di debito.
La ricognizione di debito dispensa dalla prova del rapporto fondamentale e può sorreggere il pagamento, impedendo di qualificare la somma come indebitamente versata.
Nel contratto di consorzio devono risultare per iscritto, a pena di nullità, gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; ciò rende irrilevante la prova orale di obblighi non documentati.
Richiamato dal ricorrente in tema di requisiti del contratto, ma la Corte applica in concreto la disciplina speciale del consorzio sulla forma scritta.
Le modificazioni del contratto di consorzio devono essere fatte per iscritto a pena di nullità; ne deriva l’inammissibilità della prova testimoniale su accordi modificativi non scritti.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Corte nel ribadire che il procedimento di opposizione allo stato passivo non consente l’introduzione di domande nuove, in funzione di celerità e semplificazione.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, senza incidere sulla decisione finale, che resta ancorata alla disciplina speciale del consorzio e del processo di opposizione allo stato passivo.
Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove, ma non decisivo perché la prova testimoniale era irrilevante rispetto al requisito della forma scritta.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non lo considera violato, poiché il giudice di merito ha escluso la prova orale per ragioni di rilevanza giuridica.
Richiamato nel terzo motivo sulle modalità istruttorie, ma non conduce all’accoglimento del ricorso.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova testimoniale, ma la sua invocazione non supera il rilievo della forma scritta richiesta per l’obbligazione consortile.
Non vi è omessa pronuncia quando la domanda subordinata viene proposta tardivamente, fuori dal perimetro introduttivo consentito nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Richiamato per dedurre la nullità del contratto, ma la Corte osserva che il tribunale non ha deciso sulla nullità, limitandosi a negare la prova del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in collegamento con il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revoca del titolo esecutivo o monitorio non comporta automaticamente la ripetizione della somma pagata se il pagamento trova comunque un autonomo titolo giustificativo, come una ricognizione di debito; in tale ipotesi manca il presupposto dell’indebito oggettivo.
- La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. dispensa dalla prova del rapporto fondamentale e può essere sufficiente a sorreggere la pretesa creditoria, salvo specifica prova contraria dell’insussistenza del debito.
- Nel contratto di consorzio gli obblighi dei consorziati e i criteri di riparto dei contributi o delle spese devono risultare da atto scritto quando la legge lo richiede; la prova testimoniale non può supplire alla mancanza della forma prescritta a pena di nullità.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentita l’introduzione di domande nuove o di modifiche sostanziali della domanda oltre i limiti del ricorso introduttivo; una domanda formulata solo con memoria conclusiva è tardiva.
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta censurare una nullità contrattuale se il giudice di merito ha deciso esclusivamente per difetto di prova dei fatti costitutivi del credito.
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