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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta ai sensi della legge n. 117 del 1988 per asserita responsabilità di tre magistrati legata a un procedimento penale in cui il ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati come possibile mediatore in un'attività usuraria. In particolare, il ricorrente contestava il decreto di perquisizione locale e personale emesso il 13 maggio 2014 e il conseguente sequestro di beni, ritenuti privi di adeguati indizi e di motivazione; deduceva che il Tribunale del riesame aveva poi disposto il dissequestro il 6 giugno 2014 e che solo con il decreto di archiviazione del 26 gennaio 2017 egli aveva potuto conoscere gli atti di indagine, sicché il termine per agire non avrebbe potuto decorrere prima. In cassazione ha proposto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello e del procedimento per violazione degli artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse risposto alla critica relativa alla decorrenza della decadenza dall'azione risarcitoria e al segreto istruttorio; sosteneva inoltre che la motivazione fosse inferiore al minimo costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler ipotizzare un'omessa pronuncia sul tema della decorrenza del termine ex art. 4 l. n. 117 del 1988, il ricorrente non aveva censurato una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, fondata sull'esistenza di elementi indiziari idonei a giustificare l'iscrizione nel registro degli indagati e il decreto di perquisizione. Ha inoltre osservato che la censura non chiariva perché il dissequestro già disposto nel 2014 non avesse reso superata la pretesa di attendere l'archiviazione del 2017, e che comunque il termine di decadenza era da ritenersi biennale ratione temporis, senza applicazione retroattiva della riforma del 2015 che lo ha portato a tre anni. La sentenza d'appello è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità per omessa pronuncia o motivazione inesistente/inidonea è stata scrutinata come vizio processuale, ma il ricorso è risultato inammissibile perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello per motivazione al di sotto del minimo costituzionale, ritenendo sufficiente la motivazione complessivamente resa.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che, anche a voler configurare una mancata risposta espressa a un motivo di appello, la decisione d'appello era sorretta da una ratio autonoma non censurata.

  • art. 4, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117

    esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione

    Il termine di decadenza per l'azione di responsabilità decorre dal momento in cui il provvedimento diventa definitivamente inoppugnabile; nel caso concreto è stato collocato al 21 giugno 2014.

  • art. 4, comma 5, legge 13 aprile 1988, n. 117

    nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto

    Il ricorrente invocava tale disposizione per sostenere che il termine non potesse decorrere prima della conoscenza completa degli atti di indagine; la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo, anche in ragione del dissequestro già ottenuto e della mancata specificazione del concreto pregiudizio residuo.

  • art. 3, comma 1, lett. a), legge 27 febbraio 2015, n. 18

    La modifica che ha elevato da due a tre anni il termine di decadenza non si applica retroattivamente ai fatti consumati prima della sua entrata in vigore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stata applicata la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci omessa pronuncia o motivazione apparente è inammissibile se non attacca tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata.
  • La motivazione è inesistente solo quando la sentenza sia priva di una effettiva giustificazione logica-giuridica; non basta che il ricorrente contesti la mancata confutazione di ogni singolo argomento, se la decisione è complessivamente intelligibile e sorretta da una ratio autonoma.
  • In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine di decadenza previsto dall'art. 4 l. n. 117 del 1988 decorre dall'esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione del provvedimento asseritamente dannoso.
  • La modifica normativa che ha ampliato da due a tre anni il termine di decadenza per l'azione di responsabilità del magistrato non opera per fatti verificatisi anteriormente, in difetto di disciplina transitoria espressa.
  • Quando il provvedimento cautelare o probatorio adottato in sede penale è stato seguito da un riesame favorevole che ne ha eliminato gli effetti, il ricorrente deve spiegare in modo puntuale quale pregiudizio residuo renda ancora rilevante la successiva archiviazione ai fini della decorrenza del termine.
  • Se la sentenza di merito è sorretta da una ragione autonoma e sufficiente non specificamente censurata, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di decisività delle doglianze proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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