Cassazione Penale, Ordinanza n. 36613/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 6 ottobre 2023 della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la sua condanna per calunnia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esclusione della ritrattazione quale causa di non punibilità. La denuncia non veritiera era stata seguita, a distanza di poco meno di un’ora, da una ritrattazione; tuttavia, secondo la sentenza impugnata, attività investigative specifiche erano state svolte dalla polizia giudiziaria e risultavano già avviate prima della formalizzazione della denuncia, dopo l’intervento richiesto dalla moglie dell’imputato, intervento del quale egli era pienamente consapevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e, comunque, manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d’appello: la ritrattazione non fu sostanzialmente contestuale alla denuncia e non impedì l’avvio di attività investigative, sicché non venne meno l’offensività della falsa denuncia. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che ricorresse un’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 367, cod. pen.
La norma individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Risulta, pertanto, giuridicamente corretta l'osservazione della sentenza per cui è mancata quella sostanziale contestualità tra denuncia non veritiera e ripensamento, che fa venir meno l'offensività della prima, per l'impossibilità che possano essere anche solo avviate attività investigative in seguito ad essa.
La ritrattazione esclude la punibilità quando è sostanzialmente contestuale alla denuncia non veritiera e questa non ha consentito neppure l’avvio di attività investigative; non opera quando l’attività investigativa è già stata avviata o svolta.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di una causa di non colpevolezza, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La ritrattazione della denuncia calunniosa può escludere l’offensività del fatto quando intervenga con sostanziale contestualità rispetto alla denuncia e impedisca che, in conseguenza di essa, siano anche soltanto avviate attività investigative.
- La ritrattazione non elimina l’offensività della falsa denuncia se le attività investigative sono già state avviate o sono state svolte, anche quando il ripensamento segua la denuncia a breve distanza.
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