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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30881/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato le censure difensive sulla valutazione degli elementi probatori. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione contraddittoria, illogica e apparente, contestando il passaggio della decisione in cui si ritenevano provati la destinazione allo spaccio e il dolo sulla base della quantità di sostanza, della somma di denaro rinvenuta, del luogo del fermo, qualificato come noto luogo di spaccio, e del comportamento tenuto al sopraggiungere dei militari, consistito nell'allontanarsi e nel gettare un involucro nella vegetazione. Secondo la difesa, i fatti sarebbero stati compatibili con l'uso personale della sostanza e il comportamento tenuto avrebbe potuto dipendere dall'intenzione di evitare l'aggravamento di una misura cautelare di divieto di dimora disposta in altro procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e finalizzati, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la motivazione della sentenza di appello, che aveva condiviso quella di primo grado valorizzando la quantità, la qualità e il principio attivo della sostanza, la vicinanza a un noto luogo di spaccio, la disponibilità di denaro e il comportamento dell'imputato durante i controlli, nonché l'assenza di elementi seri a sostegno dell'uso personale, in particolare la mancanza di dichiarazioni rese in sede di convalida e di prova di una dipendenza. Conseguentemente, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in lieve entità; la Corte non la interpreta nel merito, ma dà atto che la condanna di merito si fondava sulla configurazione dello spaccio e non dell'uso personale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per verificare se vi fossero elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte esclude tale assenza di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste dell'erronea applicazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza di merito abbia fondato il giudizio di destinazione allo spaccio su elementi plurimi e convergenti, quali quantità, qualità e principio attivo della sostanza, disponibilità di denaro, contesto di rinvenimento e comportamento dell'agente, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito se la motivazione è logica e non apparente.
  • La deduzione dell'uso personale della sostanza stupefacente deve poggiare su elementi concreti e positivi; in mancanza di dichiarazioni dell'interessato e di prova di una dipendenza o di altri indici oggettivi, la ricostruzione difensiva può essere legittimamente ritenuta inattendibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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