Cassazione Civile, Ordinanza n. 05880/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione a un verbale di assemblea ordinaria avente ad oggetto la proroga di un finanziamento infruttifero dei soci. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la commissione tributaria regionale ha dichiarato estinto il giudizio di rinvio ritenendo tardiva la riassunzione. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il termine per la riassunzione fosse sospeso per nove mesi in presenza di lite definibile, sicché la riassunzione era tempestiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione e di riassunzione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 opera ex lege per le liti suscettibili di definizione, anche solo astrattamente, senza necessità di un'istanza concreta, e solo se il termine lungo scade entro il periodo indicato. Poiché la controversia aveva ad oggetto un atto impositivo e rientrava tra quelle definibili, la riassunzione non poteva ritenersi tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio prospettato è stato qualificato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018
Prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, di riassunzione e per il controricorso in cassazione relativi alle liti definibili, quando i termini scadono nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019; la sospensione opera ex lege e anche in presenza della sola astratta definibilità della lite.
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
È la norma processuale sulla riassunzione del giudizio di rinvio, che va coordinata con la sospensione speciale dei termini prevista dalla disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista per le liti definibili opera automaticamente, senza necessità di una domanda di definizione, quando la controversia rientra astrattamente tra quelle definibili.
- La sospensione dei termini di riassunzione si applica solo se il termine lungo o quello processuale interessato scade nel periodo normativamente indicato; in tal caso il termine ordinario va sommato alla sospensione di legge.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla definizione agevolata, una controversia avente a oggetto un atto di natura impositiva è qualificabile come lite definibile.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione è erronea quando non si tenga conto della sospensione legale dei termini prevista da una norma speciale sopravvenuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05814/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05816/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05817/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05818/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05820/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05822/2026 del 15/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →