Cassazione Civile, Sentenza n. 731/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita e sulla restituzione di Euro 58.000,00 versati in acconto; in sede di cassazione la società ricorrente ha dedotto, quale motivo principale, l'omesso esame e la falsa applicazione delle norme del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (artt. 52, 56, 57, 58, 59) per effetto del sequestro e della successiva confisca disposti nel procedimento per misure di prevenzione: la tesi è che i crediti anteriori al sequestro devono essere accertati con la procedura speciale davanti al giudice penale (art.57 e ss.) e, quando tale procedimento si apre nel corso del giudizio civile, la domanda del creditore deve essere dichiarata improcedibile dal giudice civile. In via subordinata la ricorrente contestava la prova del pagamento degli importi e l'omesso esame dei fatti non contestati ex art.115 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (errore in procedendo per omesso esame dei profili relativi al sequestro/misure di prevenzione), ha ritenuto applicabile la speciale procedura degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (essendo iniziato il procedimento di prevenzione dopo l'entrata in vigore del decreto) e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando l'improcedibilità della domanda promossa in sede civile. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese del giudizio di merito sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (cd. codice delle misure di prevenzione)
art. 52, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 117
Le disposizioni prevedono una procedura speciale dinanzi al giudice penale per l'accertamento dei crediti anteriori al sequestro in procedimenti per misure di prevenzione: tali crediti devono essere esaminati secondo l'art.57 e ss. e, se il procedimento di prevenzione si apre nel corso di un giudizio civile, la domanda civile che abbia ad oggetto l'accertamento di tali crediti deve essere dichiarata improcedibile dal giudice civile.
Disciplina l'effetto della mancata contestazione delle allegazioni di fatto: la ricorrente sosteneva che fatti non contestati (es. modalità e destinatario di alcuni pagamenti) non fossero stati valutati correttamente dalla Corte territoriale; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbita questa censura alla luce dell'accoglimento del motivo principale.
art. 38 cod. proc. civ. (richiamato nel dispositivo)
art. 38 co. 2 n. 3 cod. proc. civ.
Articolo invocato nel dispositivo per giustificare la cassazione senza rinvio quando la decisione impugnata presenti vizi che determinano l'improcedibilità della domanda, consentendo la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione.
art. 96 co.2 n.3 legge fallimentare
La norma fallimentare è stata richiamata a confronto: a differenza di quanto previsto per il fallimento (che consente talvolta l'ammissione al passivo con riserva), il d.lgs.159/2011 non contiene un analogo meccanismo che giustifichi la prosecuzione del giudizio civile; pertanto la speciale tutela prevista per le misure di prevenzione prevale e determina l'improcedibilità in sede civile.
Massime di principio
- Se il soggetto contro il quale si agisce è stato sottoposto a sequestro / procedimento per misure di prevenzione disciplinato dal d.lgs. 159/2011 e tale procedimento è iniziato dopo l'entrata in vigore del decreto, i crediti anteriori al sequestro devono essere accertati con la procedura speciale prevista dagli artt. 57 e ss. e non con il rito ordinario civile; il giudice civile deve dichiarare l'improcedibilità della domanda se la procedura di prevenzione si apre nel corso del giudizio.
- La questione è di natura 'litis ingressus': deve essere eccepita tempestivamente, ma il giudice ha il potere-dovere di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità in ogni stato e grado quando ricorrano i presupposti (mancata competenza funzionale del giudice civile per l'accertamento del credito).
- Verificare sempre le date: l'applicabilità del d.lgs. 159/2011 dipende dalla data di avvio della proposta di applicazione della misura di prevenzione rispetto all'entrata in vigore del decreto (13/10/2011). Se la procedura di prevenzione è anteriore all'entrata in vigore, può trovare applicazione la disciplina previgente.
- Quando il procedimento di prevenzione è in corso o si apre durante il processo civile, il creditore deve presentare la propria domanda nel procedimento speciale davanti al giudice delegato del tribunale penale; le prove di pagamento e le quietanze rilevanti per l'accertamento del credito saranno valutate in tale sede.
- In presenza di misure di prevenzione la possibilità di ottenere una pronuncia civile utile può essere limitata: valutare tempestivamente l'opportunità di iscriversi nella procedura speciale (art.57 ss.) e curare la prova documentale (ricevute, strumenti di pagamento) da presentare al giudice della procedura di prevenzione.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può portare alla declaratoria di improcedibilità del processo civile anche in sede di appello o cassazione; in caso di accoglimento dell'impugnazione per tale motivo la Cassazione può cassare senza rinvio.
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