Cassazione Civile, Ordinanza n. 15040/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitrice)
La controversia
Una società creditrice aveva chiesto l’ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per il residuo versamento di decimi del capitale sociale sottoscritto dalla società poi insolvente, domandando che il credito fosse collocato in prededuzione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo; la creditrice aveva proposto opposizione e il tribunale le aveva dato ragione, qualificando il credito come prededucibile perché sorto in occasione della procedura e funzionale alla stessa. La società in amministrazione straordinaria ha impugnato il decreto con un solo motivo, deducendo violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., sostenendo che: 1) il medesimo credito era già stato ammesso in precedenza al passivo in chirografo, con conseguente preclusione a rimettere in discussione la collocazione; 2) il debito per i decimi residui era sorto già al momento della sottoscrizione del capitale, essendo il contratto di sottoscrizione consensuale e non reale; 3) il credito non era funzionale alla procedura concorsuale, né il contratto sociale poteva essere considerato sinallagmatico tale da consentire il subentro del commissario con prededuzione. La resistente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per asserita anomalia della procura, poi respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha accolto. Ha cassato il decreto del tribunale, affermando che la precedente ammissione al passivo del medesimo credito in chirografo aveva effetto preclusivo anche rispetto alla successiva domanda di prededuzione, trattandosi dello stesso rapporto giuridico e della stessa causa petendi, con possibilità di dedurre solo fatti sopravvenuti idonei a modificare il regime sostanziale del credito, circostanza qui non ricorrente. Ha inoltre precisato che il contratto di sottoscrizione del capitale è consensuale e che il debito nasce con la sottoscrizione, non con il successivo richiamo dei decimi; l’esigibilità posteriore non muta la natura del credito. La Corte ha escluso che il credito potesse dirsi prededucibile per mera utilità ex post o per asserita funzione alla procedura, e ha negato che il rapporto sociale sia un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive con subentro del commissario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice. Le spese sono state poste a carico della società opponente.
Norme richiamate
La prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura; non basta una valutazione ex post di utilità per la massa. Un credito già sorto prima dell’apertura della procedura non diventa prededucibile per il solo fatto che sia stato richiesto o reso esigibile dopo.
La procura speciale per il ricorso per cassazione è ammissibile se conferita nel periodo compreso tra pubblicazione del provvedimento impugnato e notificazione del ricorso e congiunta materialmente al ricorso, senza necessità di contestualità con la redazione dell’atto.
La procura apposta in calce o congiunta materialmente al ricorso soddisfa il requisito della specialità; la congiunzione materiale vale come presunzione legale assoluta di collegamento con l’atto.
Il decreto di esecutività dello stato passivo, se non impugnato, conferisce al credito ammesso una stabilità assimilabile al giudicato endoconcorsuale.
Anche i decreti pronunciati nel giudizio di opposizione, una volta definitivi, producono preclusioni sulle questioni già dedotte o deducibili nel procedimento di verifica del passivo.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270/1999
Nel procedimento di amministrazione straordinaria la verifica del passivo prosegue secondo logiche analoghe a quelle fallimentari, con effetti preclusivi delle precedenti decisioni definitive.
art. 50, comma 3, d.lgs. n. 270/1999
La Corte esclude che, nel caso concreto, la questione della scelta tra continuazione e scioglimento del rapporto fosse decisiva per qualificare il credito come prededucibile.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 270/1999
Il subentro del commissario nei rapporti pendenti presuppone un rapporto ineseguito o non interamente eseguito da entrambe le parti; ciò non ricorre nel contratto di sottoscrizione del capitale rispetto all’obbligo di versamento residuo del socio.
Le vicende del patrimonio del soggetto insolvente e dei rapporti inerenti ai suoi diritti vanno ricondotte alla disciplina concorsuale del credito verso la società insolvente.
Il credito della società verso il socio moroso per i versamenti ancora dovuti va fatto valere come credito concorsuale mediante insinuazione al passivo.
art. 40, comma 1, d.lgs. n. 270/1999
La disciplina concorsuale dell’amministrazione straordinaria governa i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente, con necessità di insinuazione dei crediti.
Il richiamo dei versamenti residui da parte del liquidatore rende esigibile un’obbligazione già sorta con la sottoscrizione del capitale, ma non ne modifica la natura o il momento genetico.
È richiamato per indicare il versamento iniziale dei conferimenti nella costituzione della società, a conferma della natura obbligatoria della sottoscrizione.
Il versamento dei conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione conferma che l’obbligo sorge con il contratto di sottoscrizione.
Il mancato integrale versamento non libera i sottoscrittori dall’obbligo dei conferimenti fino a soddisfazione dei creditori sociali, dimostrando che il debito esiste già in forza del contratto.
art. 2334, secondo comma, c.c.
La mora nel versamento dei conferimenti conferma la natura consensuale e non reale del negozio di sottoscrizione.
È richiamato indirettamente per distinguere l’autenticazione del difensore dalla vera autenticazione notarile della firma.
Massime di principio
- Nel sistema concorsuale, la definitività dell’ammissione di un credito allo stato passivo preclude la successiva deduzione, tra le stesse parti, di questioni già decise o deducibili, comprese le cause di prelazione non tempestivamente fatte valere.
- La prededuzione non può essere riconosciuta in base a una valutazione meramente ex post dell’utilità del credito per la procedura: occorre che l’obbligazione sia stata assunta in funzione della procedura o che il credito sia sorto in occasione di essa, secondo un accertamento ex ante.
- Il contratto di sottoscrizione del capitale sociale ha natura consensuale e ad effetto obbligatorio: l’obbligo di conferimento nasce con la sottoscrizione, mentre il successivo richiamo dei decimi incide solo sull’esigibilità del credito.
- Il rapporto sociale non è, di regola, un contratto sinallagmatico di scambio tra interessi contrapposti; pertanto, il commissario della procedura non può invocare il subentro in un rapporto ancora ineseguito da entrambe le parti per assumere in prededuzione l’obbligo di versamento del socio insolvente.
- Nel giudizio di cassazione, la procura speciale è valida se conferita dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e prima della notificazione del ricorso, purché sia materialmente congiunta al ricorso, anche se redatta su foglio separato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14993/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14994/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14995/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14996/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14997/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →