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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36835/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società venditrice per il pagamento di euro 9.993,62, indicati come corrispettivo di merci fatturate. La società ingiunta propose opposizione sostenendo, da un lato, l’incompetenza territoriale del giudice adito perché il credito non sarebbe stato liquido e quindi non sarebbe stato applicabile il foro del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c.; dall’altro, contestò il rigetto delle prove testimoniali finalizzate a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi della merce. In appello la società opponente contestò anche la declaratoria di decadenza dalla garanzia per vizi, deducendo che la denuncia era stata fatta all’agente della venditrice e che tale denuncia doveva ritenersi valida ai sensi dell’art. 1745 c.c. La ricorrente per cassazione articolò cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla competenza e dell’art. 1182, comma 3, c.c., per avere ritenuto liquido il credito nonostante le contestazioni sulla sua debenza; (2) violazione di norme processuali e dei diritti di difesa per la mancata ammissione della prova testimoniale; (3) violazione degli artt. 1745, 1495, 2697 e 1491 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla decadenza dalla garanzia e alla prova della denuncia dei vizi; (4) violazione degli artt. 1495 e 1453 c.c. sulla prescrizione dell’azione di garanzia; (5) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’affermazione della competenza del foro del creditore perché, ai fini dell’art. 1182, comma 3, c.c., il credito risultava liquido: l’importo era indicato nelle fatture e non era stato specificamente contestato nel suo ammontare, mentre le contestazioni riguardavano solo la pretesa esistenza di vizi della merce e quindi profili di merito. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, nei limiti indicati in motivazione, affermando che l’agente della venditrice era legittimato a ricevere la denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. ai sensi dell’art. 1745 c.c., senza bisogno di uno specifico potere di rappresentanza piena; di conseguenza, il ragionamento con cui la Corte d’appello aveva negato rilievo alla denuncia e aveva escluso le prove sulla tempestività della stessa era errato. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    Il foro del creditore si applica solo alle obbligazioni pecuniarie liquide o liquidabili sulla base del titolo; la liquidità deve risultare da dati oggettivi, non da una mera quantificazione arbitraria dell’attore. Tuttavia, nel caso concreto, il credito era considerato liquido perché l’importo fatturato non era specificamente contestato nel suo ammontare.

  • art. 360, co. 1, n. 2, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione delle norme sulla competenza.

  • art. 1745 c.c.

    Le dichiarazioni relative all’esecuzione del contratto concluso tramite l’agente e i reclami per inadempienze contrattuali possono essere validamente fatti tramite l’agente; tra tali dichiarazioni rientra anche la denuncia dei vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c.

  • art. 1495 c.c.

    La denuncia dei vizi deve essere tempestiva; nel caso, la Corte ha ritenuto che la denuncia effettuata all’agente fosse idonea a far decorrere il rispetto del termine decadenziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al riparto dell’onere probatorio sulla denuncia dei vizi.

  • art. 1491 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla garanzia per vizi.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, poi assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo, poi assorbito per effetto dell’accoglimento dei motivi principali.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati nel secondo motivo in relazione al diritto di difesa e al giusto processo.

  • artt. 115, 116, 117, 188, 189 e 244 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo in relazione all’ammissione e alla valutazione della prova testimoniale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 1182, comma 3, c.c., la competenza per territorio radicata presso il creditore presuppone un credito pecuniario liquido o liquidabile in base a criteri oggettivi risultanti dal titolo; la semplice contestazione del debitore sulla debenza della somma non muta, di per sé, la liquidità del credito se non è specificamente contestato il quantum indicato nel titolo o nelle fatture.
  • La determinazione della competenza va compiuta sulla base della domanda e dei fatti allegati dall’attore, separando le questioni di rito da quelle di merito; le contestazioni del convenuto sulla sussistenza dell’obbligazione non incidono sulla competenza salvo che la ricostruzione attorea sia artificiosa e meramente strumentale.
  • Nel contratto di agenzia, le denunce e i reclami relativi all’esecuzione del contratto, inclusa la denuncia dei vizi della cosa venduta, possono essere validamente comunicati all’agente ai sensi dell’art. 1745 c.c., senza necessità di un potere di rappresentanza piena.
  • L’agente non ha, per ciò solo, il potere di riconoscere i vizi o di impegnare il preponente su diritti sostanziali; ma ciò è distinto dalla legittimazione a ricevere la denuncia, che è sufficiente ai fini del rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 1495 c.c.
  • Se il giudice esclude la prova diretta a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi sulla base di una erronea interpretazione dei poteri dell’agente, la decisione è viziata per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniCompetenzaProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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