Cassazione Penale, Sentenza n. 29297/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 26/10/2023 che confermava la sorveglianza speciale applicata dal Tribunale il 22/05/2023 per due anni con obbligo di soggiorno e prescrizioni. Il ricorrente, tramite difensore Avv. Giosuè Bruno Naso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al giudizio di pericolosità sociale: sostiene che la Corte territoriale ha ripetuto acriticamente le conclusioni del Tribunale, senza adeguata verifica oggettiva. Si evidenzia l'esistenza di soli tre precedenti penali, datati oltre un decennio fa e relativi a reati di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, la riqualificazione del reato principale con sentenza del G.U.P. del 20/10/2023 e un presunto coinvolgimento in attività associative riferibile agli anni 2019-2020; per tali ragioni la difesa chiede una rivalutazione dell'attuale pericolosità e contesta l'abitualità delinquenziale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto premessa normativa che il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge; il controllo della motivazione è dunque limitato e può avere rilievo solo se la motivazione è del tutto carente, meramente apparente o illogica in modo tale da rendere incomprensibile il percorso logico-decisionale. Nel merito la Corte ha concluso che i giudici di merito hanno compiuto una valutazione logica e coerente della pericolosità attuale ancorata agli elementi fattuali: progressione di condotte dal 2008 con ultimo arresto nel 2022, l'assenza di lecita occupazione e la matrice lucrogenetica delle attività illecite. Pertanto la misura è stata correttamente confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10, comma 3; art. 27, comma 2
Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione alle sole questioni di violazione di legge; dunque il giudizio di legittimità non è generale sul merito ma circoscritto alla normativa
L. 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma storica richiamata per illustrare la precedente disciplina che subordinava il controllo in cassazione a profili di legge
L. 31 maggio 1965, n. 575
art. 3-ter, comma secondo
Ulteriore richiamo alla disciplina previgente sulle misure di prevenzione e sui limiti del riesame in sede di legittimità
art. 73, comma 5; art. 74
Gli articoli citati individuano fattispecie di reato in materia di stupefacenti (produzione, traffico e detenzione) e l'ipotesi di associazione; nel caso sono stati utilizzati per qualificare i precedenti e le condotte valutate ai fini della pericolosità
d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Prevede la trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte (richiamato per dare conto dell'istruttoria e delle conclusioni dell'Avvocato generale)
Corte Costituzionale
Sentenza n. 106 del 09/06/2015
Ha dichiarato la costituzionalità della limitazione del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione, confermando che la disciplina è compatibile con principi costituzionali
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. unite e sezioni unite e seste)
più decisioni richiamate in motivazione (es. Sez. 5 n.19598/2010; Sez. 6 n.20816/2013; Sez. 6 n.21525/2020; Sez. 6 n.24616/2023, ecc.)
Fissati criteri sul controllo della motivazione da parte della Cassazione: la motivazione è sindacabile solo se totalmente carente, meramente apparente o omissiva rispetto a un elemento potenzialmente decisivo; inoltre si ribadisce l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto agli accertamenti cautelari penali
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure di prevenzione è ammesso prevalentemente per questioni di diritto; non è un controllo pieno del merito
- La motivazione dei provvedimenti di prevenzione può essere censurata in Cassazione solo se del tutto carente, meramente apparente o illogica al punto da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice
- Il giudice della prevenzione deve compiere una valutazione autonoma della pericolosità attuale: ciò che vince non è un mero automatismo rispetto a misure cautelari penali
- Precedenti penali anche datati possono contribuire a dimostrare un'abitualità delinquenziale se inseriti in un quadro di condotte progressive e reiterate
- L'assenza di una lecita occupazione e la 'matrice lucrogenetica' delle condotte (finalità di profitto) sono elementi rilevanti per la concreta pericolosità sociale
- Eventuali riqualificazioni o la minore entità di alcuni reati non escludono automaticamente l'adozione della misura se il complesso probatorio mostra una pericolosità persistente
- In situazioni analoghe è essenziale che la difesa indichi con precisione quale elemento decisivo i giudici non avrebbero considerato, per poter prospettare in Cassazione un vizio di motivazione rilevante
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