Sentenza del 09/05/2016 n. 150 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società "A" ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008, contestando il recupero dell'IVA su una cessione di un'imbarcazione effettuata nei confronti della società italiana "B". La contribuente sosteneva che l'operazione costituisse una triangolazione nazionale non imponibile ai sensi dell'art. 58 del D.L. 331/1993, poiché l'imbarcazione era stata trasportata, su incarico di "B", presso Marina Koper in Slovenia. L'Ufficio riteneva invece che si trattasse di una cessione interna tra due soggetti italiani, non agevolabile, anche perché il cliente finale era residente in Nuova Zelanda e non risultava provata l'uscita del bene dal territorio comunitario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha riconosciuto la sussistenza di una triangolazione nazionale non imponibile, ritenendo sufficiente che il bene fosse stato effettivamente trasportato in un altro Stato membro su incarico del cessionario italiano, senza che rilevasse la destinazione finale successiva del bene. La documentazione prodotta, comprendente l'incarico di consegna, la fattura di vendita, la fattura del trasportatore con destinazione in Slovenia e i movimenti finanziari, è stata considerata idonea a dimostrare l'effettiva movimentazione fisica. L'Ufficio è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
La disposizione prevede la non imponibilità delle cessioni effettuate nell'ambito di una triangolazione nazionale quando il bene è trasportato o spedito in altro Stato membro su incarico del cessionario o del suo commissionario.
La norma è stata interpretata nel senso che non è necessario dimostrare che il destinatario finale sia un soggetto passivo stabilito in un ulteriore Stato membro o che il bene esca definitivamente dall'Unione europea. È sufficiente provare il trasporto effettivo del bene in altro Stato membro, eseguito su incarico del cessionario italiano, e l'assenza di disponibilità del bene nel territorio italiano.
Art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. 633/1972
Disciplina le cessioni all'esportazione non imponibili, subordinandole all'uscita dei beni dal territorio comunitario.
L'Ufficio ha richiamato questa disposizione sostenendo che non fosse stata provata l'esportazione definitiva del bene verso la Nuova Zelanda. La Commissione ha però ritenuto applicabile l'art. 58 del D.L. 331/1993, relativo alla triangolazione comunitaria, e non il regime dell'esportazione definitiva.
Cassazione n. 4098/2000
È stata richiamata dall'Ufficio a sostegno della tesi secondo cui la triangolazione comunitaria richiederebbe la presenza di soggetti passivi stabiliti in tre diversi Paesi comunitari.
Cassazione n. 24962/2010
È stata richiamata dall'Ufficio per sostenere che la localizzazione dei soggetti coinvolti, e non il luogo di destinazione materiale del bene, sarebbe l'elemento determinante per qualificare l'operazione.
Cassazione n. 13457/2012
La sentenza è stata richiamata dalla Commissione per affermare che grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva movimentazione fisica dei beni; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta adeguatamente fornita.
Cassazione n. 21956/2010
È stata richiamata quale precedente in materia di onere della prova dell'effettivo trasferimento fisico dei beni nelle operazioni intracomunitarie non imponibili.
Massime di principio
- Nelle triangolazioni IVA, la qualificazione dell'operazione dipende dalla struttura dei rapporti contrattuali, dal ruolo dei soggetti e dall'effettivo trasporto del bene, non soltanto dalla destinazione finale indicata nei documenti.
- Per applicare il regime di non imponibilità è essenziale dimostrare documentalmente che il bene sia stato effettivamente trasferito in un altro Stato membro: incarico di trasporto, documenti del vettore, fatture, documenti di consegna e tracciabilità dei pagamenti possono costituire elementi probatori rilevanti.
- La successiva rivendita o esportazione del bene da parte del cessionario non incide necessariamente sul trattamento IVA della prima cessione, se quest'ultima possiede autonomamente i requisiti della triangolazione non imponibile.
- Il contribuente deve mantenere una documentazione coerente e completa che colleghi la cessione, l'incarico del cessionario, il trasporto e la consegna in altro Stato membro; in mancanza di tale prova, l'Amministrazione può recuperare l'IVA.
- La destinazione finale extra-UE non trasforma automaticamente una cessione intracomunitaria in un'esportazione: occorre distinguere il regime IVA applicabile alla singola operazione da quello delle eventuali operazioni successive.
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