Sentenza del 09/05/2016 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Lecco
RIMBORSO - Ravvedimento operoso - Definizione sanzione in misura agevolata - Successiva abrogazione - Diritto di rimborso di quanto versato - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di avere diritto alla restituzione della sanzione pagata perché la norma violata era stata successivamente abrogata, facendo venir meno, a suo avviso, il presupposto sanzionatorio. La questione riguardava quindi la possibilità di ottenere il rimborso di una sanzione già definita spontaneamente in misura agevolata tramite ravvedimento operoso.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata respinta. L’abrogazione successiva della norma violata non comporta la restituzione di quanto versato, poiché il contribuente aveva scelto volontariamente di riconoscere la violazione e di beneficiare della riduzione della sanzione. Tale scelta è incompatibile con una successiva domanda fondata sull’inesistenza del presupposto sanzionatorio, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili. Il vantaggio ottenuto mediante il pagamento ridotto compensa lo svantaggio derivante dalla successiva modifica normativa.
Norme richiamate
Ravvedimento operoso
Il versamento di sanzioni in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso, se non produce alcun effetto preclusivo in ordine ad un eventuale accertamento da parte dell'Ufficio, costituisce al contrario causa ostativa al rimborso di quanto versato a tale titolo da parte del contribuente laddove l'istanza di rimborso sia fondata sulla carenza del presupposto sanzionatorio, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili.
Il ravvedimento operoso implica il riconoscimento della violazione e dei presupposti della sanzione; pertanto, di regola, impedisce di chiedere successivamente il rimborso della sanzione pagata sostenendo che la violazione non fosse sanzionabile.
Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione, Cass. n. 6108/2016
Il ravvedimento operoso, infatti, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto detta istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamente effettuata dallo stesso contribuente.
La scelta volontaria di regolarizzare la violazione pagando una sanzione ridotta non può normalmente essere revocata tramite una successiva richiesta di rimborso, anche se la disciplina sanzionatoria viene modificata o abrogata dopo il pagamento.
Massime di principio
- Il pagamento spontaneo di una sanzione tramite ravvedimento operoso comporta, in linea generale, l’accettazione della violazione e rende non rimborsabile quanto versato.
- La successiva abrogazione o modifica della norma sanzionatoria non produce automaticamente un diritto al rimborso per chi abbia già beneficiato della definizione agevolata.
- Prima di effettuare il ravvedimento operoso occorre verificare attentamente l’esistenza della violazione e l’applicabilità della sanzione, perché il pagamento può precludere contestazioni successive sul presupposto sanzionatorio.
- Il rimborso può essere valutato soltanto in situazioni eccezionali, come errori formali essenziali e riconoscibili, oppure in assenza di una valida manifestazione di volontà del contribuente.
- Il ravvedimento operoso non impedisce necessariamente all’Amministrazione di effettuare controlli o accertamenti, ma normalmente impedisce al contribuente di chiedere la restituzione della sanzione sulla base dell’inesistenza della violazione.
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