Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Finanza locale - IMU - ICI - Avviso di accertamento - Società che esercita attività di leasing immobiliare - Obbligo di pagamento in caso di risoluzione del contratto per la società - Non sussiste - Soggettività passiva e obbligatorietà della dichiarazione ai fini IMU del conduttore - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa nei confronti della società di leasing è stata esclusa per il periodo in cui il bene non era stato ancora materialmente restituito alla società. L’obbligo tributario permane invece in capo al locatario finanziario, che resta l’unico soggetto in grado di godere dell’immobile, fino alla riconsegna effettiva del bene. La società di leasing acquista la titolarità del rapporto d’imposta solo dal momento della restituzione dell’immobile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’IMU su un immobile concesso in leasing, dopo la risoluzione del contratto e la restituzione o mancata restituzione del bene. La società di leasing sosteneva di non essere tenuta al pagamento dell’imposta per il periodo successivo alla risoluzione del contratto. Secondo il principio richiamato, il soggetto passivo dell’IMU è il conduttore finanziario finché conserva la disponibilità e la possibilità di godimento dell’immobile; la società concedente diventa soggetto passivo solo quando ottiene effettivamente la restituzione del cespite. Il conduttore è inoltre obbligato a presentare la dichiarazione IMU.

Norme richiamate

  • D. lgs. n. 504/1992

    La disciplina dell’ICI, richiamata come riferimento storico, individua i presupposti della soggettività passiva connessa al possesso o alla disponibilità dell’immobile.

  • Art. 9 del D. lgs. n. 23/2011

    La norma disciplina l’IMU e individua i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta, includendo il locatario finanziario per gli immobili concessi in leasing.

  • Art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013

    La disposizione conferma, per gli immobili in leasing, la soggettività passiva del conduttore durante la vigenza del contratto e fino alla riconsegna del bene; la società concedente subentra quando ottiene la restituzione dell’immobile.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, l’obbligo IMU grava normalmente sul conduttore finanziario e non sulla società di leasing.
  • La risoluzione del contratto non trasferisce automaticamente l’obbligo IMU alla società concedente: occorre verificare quando il bene è stato effettivamente restituito.
  • Finché il conduttore mantiene la disponibilità materiale o la possibilità concreta di godere dell’immobile, resta soggetto passivo IMU e deve adempiere anche agli obblighi dichiarativi.
  • La società di leasing diventa soggetto passivo dal momento in cui rientra nella disponibilità effettiva del cespite; la data della riconsegna documentata è quindi determinante.
  • In caso di contestazione, è essenziale provare con verbali, comunicazioni e documentazione contrattuale la data effettiva di restituzione dell’immobile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.