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Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2000, riguardanti IVA, IRPEF e IRAP per la società e IRPEF e IRAP per il socio. Hanno dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione degli avvisi per la mancata allegazione dei processi verbali di constatazione; in secondo luogo, hanno sostenuto che le violazioni fiscali, inclusa l'omessa presentazione della dichiarazione, dovessero essere imputate al consulente fiscale che aveva materialmente gestito gli adempimenti, chiedendo inoltre il riconoscimento dei costi in misura forfetaria del 90%. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 53 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992 e, con appello incidentale, l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi per difetto di rappresentanza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo regolare la procura alle liti. Ha invece dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata allegazione dei processi verbali di constatazione, perché proposto per la prima volta in appello e quindi costituente motivo nuovo. Ha rigettato il motivo relativo alla responsabilità del consulente fiscale, rilevando l'assenza di prove certe e concrete e affermando che l'obbligo degli adempimenti fiscali resta a carico del contribuente, il quale deve vigilare sull'operato del professionista incaricato. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata, la sospensione cautelare della cartella di pagamento è stata revocata e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992

    La Commissione ha ritenuto regolare la procura conferita al difensore, affermando che, per gli aspetti non disciplinati specificamente dall'art. 18, possono trovare applicazione le norme del codice di procedura civile.

  • Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992

    La controversia è stata discussa in pubblica udienza secondo le modalità previste dalla disposizione.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'Agenzia ha invocato la norma sostenendo che l'appello fosse inammissibile per mancata indicazione del quantum appellatum; tale eccezione non risulta accolta dalla Commissione.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma vieta la proposizione in appello di domande e motivi nuovi. In applicazione di tale principio, è stato dichiarato inammissibile il motivo sul difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione dei processi verbali, poiché formulato per la prima volta in appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un motivo di ricorso non proposto in primo grado non può normalmente essere introdotto per la prima volta in appello; anche una doglianza relativa alla motivazione dell'atto può essere dichiarata inammissibile se considerata nuova.
  • Il contribuente resta normalmente responsabile degli adempimenti fiscali anche quando si avvale di un commercialista o consulente. L'errore o l'omissione del professionista non trasferisce automaticamente la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria.
  • Per attribuire al consulente la responsabilità delle violazioni fiscali occorrono prove concrete dell'incarico conferito, dell'omissione imputabile al professionista e dell'assenza di colpa o di possibilità di controllo da parte del contribuente; mere querele o iniziative penali non sono necessariamente sufficienti.
  • Le eccezioni processuali relative alla rappresentanza e alla procura devono essere valutate alla luce delle norme speciali del processo tributario e, per gli aspetti non disciplinati, delle disposizioni del codice di procedura civile.
  • Quando l'appello viene respinto, la sospensione cautelare della riscossione può essere revocata e l'atto della riscossione torna esecutivo, salvo ulteriori rimedi o sospensioni.

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