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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02304/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta contro una cartella di pagamento di euro 3.060,00 relativa a recupero spese in favore della Cassa delle ammende. Il Tribunale di Roma, nel giudizio di merito, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e ha ritenuto competente il Giudice di pace di Roma, applicando il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. per determinare il valore della causa in base al credito per cui si procede. La parte opponente ha allora proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che la controversia rientrerebbe nella competenza funzionale ed esclusiva del Tribunale di Roma, richiamando Cass. n. 10395/2016. Le intimate non hanno resistito. Il ricorso è stato rigettato perché la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come opposizione all’esecuzione e, conseguentemente, corretto il criterio del valore fondato sull’importo del credito azionato; la sentenza invocata dalla ricorrente è stata giudicata non pertinente, poiché riferita a fattispecie diversa. La Corte ha inoltre ritenuto rituale l’ordinanza impugnata sotto il profilo dell’art. 38, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164/2024, e ha confermato la competenza per valore del Giudice di pace di Roma.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la declaratoria di incompetenza per valore del Tribunale di Roma e dichiarando la competenza per valore del Giudice di pace di Roma. Non sono state poste spese di lite, perché le intimate erano rimaste inerti. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione va qualificata secondo questa norma; nel caso di specie la domanda era di opposizione all’esecuzione proposta contro una cartella di pagamento.

  • art. 27 c.p.c.

    Per l’opposizione all’esecuzione la competenza va individuata secondo i criteri ordinari di materia, valore e territorio.

  • art. 17 c.p.c.

    La competenza per valore si determina con riguardo al credito per cui si procede.

  • art. 7 c.p.c.

    Il valore del credito di euro 3.060,00 è inferiore al limite minimo di competenza del tribunale, con conseguente competenza del giudice di pace.

  • Cass. n. 37581/2021

    Richiamata come precedente conforme sul criterio di determinazione della competenza per valore nell’opposizione all’esecuzione.

  • Cass. n. 10395/2016

    È stata ritenuta non pertinente perché riferita a fattispecie diversa da quella decisa.

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    L’ordinanza del Tribunale è stata emessa d’ufficio nel rispetto del regime processuale della rilevazione dell’incompetenza, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024.

  • d.lgs. n. 164/2024

    È richiamato come fonte della disciplina processuale applicabile ratione temporis alla rilevazione dell’incompetenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la competenza per valore si determina in base al credito per cui si procede, non in base a criteri funzionali speciali se non espressamente applicabili.
  • La competenza del tribunale non può essere affermata in via generale e astratta: occorre verificare la concreta natura della domanda e il criterio legale di valore applicabile al credito azionato.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità è utile solo se la fattispecie è omogenea; un precedente relativo a una diversa azione o a un diverso titolo non è idoneo a fondare la competenza nel caso concreto.
  • La declaratoria di incompetenza può essere adottata d’ufficio nel rispetto del regime processuale vigente sulla rilevazione dell’incompetenza, anche quando emergano i presupposti nel corso della fase introduttiva del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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