Cassazione Civile, Ordinanza n. 32267/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda ex art. 2932 c.c. proposta da una promissaria acquirente per ottenere una sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo di trasferimento di un immobile, previo pagamento del saldo prezzo indicato nell'atto di prenotazione sottoscritto dal marito della ricorrente, socio della cooperativa. La cooperativa si era opposta deducendo, tra l'altro, il mancato pagamento integrale del corrispettivo e il mancato accollo del mutuo. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata produzione dei documenti necessari ad accertare la disponibilità del bene in capo al promittente venditore. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo indispensabile, ai fini della pronuncia ex art. 2932 c.c., l'accertamento della disponibilità del bene e la produzione della documentazione immobiliare necessaria, e ha ritenuto inammissibili in appello le produzioni documentali tardive. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul primo motivo di appello; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver esaminato preliminarmente l'adempimento della promissaria acquirente alle obbligazioni del preliminare; 3) violazione dell'art. 2932 c.c. per aver considerato l'assenza di certificazione ipocatastale ventennale, relazione notarile sostitutiva e documentazione identificativa del bene come causa di inammissibilità, invece che come condizione dell'azione; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver ritenuto inammissibili in appello le produzioni documentali, che la ricorrente assumeva acquisibili anche officiosamente e producibili fino alla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio ex art. 2932 c.c. relativo a fabbricato già esistente, la documentazione concernente la conformità catastale oggettiva integra una condizione dell'azione che deve essere verificata dal giudice al momento della decisione, ma la sua mancanza non legittima una declaratoria di inammissibilità della domanda; inoltre, la conformità catastale soggettiva non è condizione dell'azione. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva erroneamente pronunciato l'inammissibilità pur in presenza di documentazione prodotta in appello. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La pronuncia ex art. 2932 c.c. presuppone la verifica, da parte del giudice, delle condizioni necessarie al trasferimento, ma la mancanza della documentazione catastale rileva come ostacolo all'accoglimento nel merito e non come causa di inammissibilità della domanda; per gli immobili già esistenti rileva la conformità catastale oggettiva, non quella soggettiva.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia sulla specifica censura di appello è stata prospettata come vizio di nullità della sentenza.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi di gravame ritualmente dedotti.
La Corte d'appello aveva escluso la produzione di documenti in appello, ritenendoli tardivi; la Cassazione ha ritenuto errata tale impostazione nel caso concreto, in quanto la questione atteneva a documentazione rilevante ai fini della condizione dell'azione.
art. 29, comma 1-bis, L. n. 52 del 1985
La conformità catastale oggettiva costituisce condizione dell'azione nel giudizio di esecuzione in forma specifica del trasferimento immobiliare.
La documentazione necessaria ai fini della verifica catastale si sottrae al rigido principio dispositivo nella misura in cui consente al giudice l'acquisizione officiosa, secondo l'orientamento richiamato dalla ricorrente e fatto proprio nei principi applicati.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 2932 c.c. relativo a un immobile già esistente, il giudice deve verificare la sussistenza della conformità catastale oggettiva al momento della decisione, poiché essa integra una condizione dell'azione.
- La mancanza iniziale della documentazione catastale necessaria non comporta necessariamente l'inammissibilità della domanda; rileva piuttosto come impedimento all'accoglimento finché non sia acquisita la documentazione idonea.
- La conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza tra promittente venditore e intestatario catastale, non costituisce condizione dell'azione ai fini dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
- Le produzioni documentali rilevanti per la verifica dei presupposti del trasferimento immobiliare non possono essere negate in modo automatico quando siano funzionali all'accertamento della condizione dell'azione e alla decisione nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità non è la qualificazione corretta quando il problema attiene alla verifica di un presupposto sostanziale o documentale della sentenza costitutiva; in tali casi il giudice deve valutare se la condizione risulti soddisfatta al momento della decisione.
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