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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33375/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto ad ottenere l'annullamento delle sentenze di merito (Tribunale e Corte d'Appello di Brescia) per la presunta nullità del decreto di irreperibilità emesso il 27/1/2020 e di tutti gli atti connessi, tra cui la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.. Il ricorrente deduce che non sarebbero state effettuate ricerche nei luoghi previsti dagli artt. 159 e 160 c.p.p. (residenze/indirizzi indicati negli atti e DAP), con conseguente illegittimità della declaratoria di irreperibilità e delle notifiche successive; sostiene inoltre che la notifica è stata eseguita secondo criteri diversi (art. 159 anziché art. 161 co. 4 c.p.p.) e che mancavano ricerche in almeno due indirizzi e presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice ha ritenuto irrilevante la presunta nullità formale del decreto di irreperibilità perché l'imputato, chiamato il 12/6/2019 ad eleggere domicilio, si era rifiutato di dichiararlo e di sottoscrivere il verbale; la giurisprudenza considera "tamquam non esset" una elezione di domicilio contenuta in un verbale non sottoscritto. Inoltre, le notifiche sono state comunque consegnate al difensore (modalità prevista dall'art. 161 co. 4 c.p.p.), sicché la conoscenza degli atti è stata effettivamente acquisita e non è stato arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa. È stato anche rilevato che l'imputato, successivamente detenuto per altra causa, ha rinunciato a comparire all'udienza del 3/6/2021 assistito da difensore e ha mantenuto la stessa posizione in appello. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 co. 7 cod. strada

    Norma penale sostanziale contestata: sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico; il ricorrente era stato condannato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Avviso all'imputato delle udienze successive: la regolarità della sua notificazione era al centro della doglianza del ricorrente.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità; la Procura ha proceduto con le notifiche ex art. 159 dopo il decreto di irreperibilità.

  • art. 161 co. 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in assenza di elezione di domicilio, la notificazione deve essere eseguita mediante consegna al difensore. La Corte ha ritenuto che la notificazione al difensore sia avvenuta effettivamente e abbia soddisfatto la finalità della norma.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regola la delega agli uffici di polizia per le ricerche e le notifiche; nel caso è stata utilizzata la procedura di delega per le ricerche che hanno portato al decreto di irreperibilità.

  • art. 160 cod. proc. pen.

    Riguarda l'ambito e le modalità delle ricerche per la notificazione; il ricorrente eccepiva la mancanza di ricerche nelle località obbligatorie ai fini dell'irreperibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il limite della motivazione scritta del ricorso (breve enunciazione del motivo ai fini della Cassazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle spese e alla condanna pecuniaria per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione indicata.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28618 del 28/5/2008 (Glawe)

    Principio applicato dalla Corte: l'elezione di domicilio contenuta in un verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere deve essere considerata inattuata ("tamquam non esset"); il rifiuto di sottoscrivere equivale al rifiuto di eleggere domicilio.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione, da parte dell'imputato, di un verbale di polizia giudiziaria che contiene una presunta elezione di domicilio rende quella elezione priva di efficacia: essa deve essere considerata come non effettuata.
  • Se, per effetto di rifiuto o di irreperibilità, la notificazione è avvenuta mediante consegna al difensore (modalità prevista dall'art. 161 co. 4 c.p.p.), la finalità della conoscenza dell'atto è raggiunta e una formale diversa qualificazione normativa dell'atto di notifica (es. art. 159 anziché art. 161) non comporta, di per sé, l'annullamento se non è dimostrato un concreto pregiudizio.
  • La declaratoria di irreperibilità impugnabile per vizi nelle ricerche è censurabile con successo solo se si prova che non sono state svolte le ricerche obbligatorie nei luoghi indicati dalla legge (residenza, domicilio, luogo di detenzione/DAP) e che tale carenza ha impedito la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato o del difensore.
  • La conoscenza effettiva dell'atto e la possibilità di esercitare il diritto di difesa (ad es. presenza di difensore, partecipazione o rinuncia consapevole alle udienze) possono sanare vizi formali nella procedura di notificazione.
  • Nel valutare l'impugnazione di notifiche e decreti di irreperibilità occorre sempre verificare il concreto pregiudizio subito dall'imputato: l'assenza di pregiudizio probato rende la censura inammissibile o infondata.
  • Quando si contesta la regolarità delle ricerche per l'irreperibilità, è utile documentare con precisione quali luoghi previsti dalla legge non sono stati cercati (residenza anagrafica, domicilio dichiarato, DAP, luogo di nascita se pertinente) e dimostrare che ciò ha impedito la ricezione dell'atto.

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