Cassazione Penale, Sentenza n. 17793/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari (5/7/2024) e deduceva un'errata percezione, da parte della Sesta Sezione penale, del secondo motivo originario relativo al calcolo della pena. Nello specifico Masotti sosteneva che, a favore del principio pro reo, la riduzione per il rito abbreviato dovesse essere applicata dopo la somma degli aumenti per continuazione (compresi quelli derivanti da sentenze irrevocabili), con conseguente applicazione del limite previsto dall'art. 78 cod. pen.; secondo il ricorrente diversa modalità di computo avrebbe ridotto la pena finale da trent'anni a venti anni di reclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) le censure erano state correttamente ricostruite e valutate dalla sentenza impugnata, che aveva individuato l'omicidio come reato più grave e rideterminato le porzioni di pena pertinenti al presente procedimento; (ii) la questione relativa all'incidenza dell'art. 78 cod. pen. non era stata formulata in modo tale da consentirne l'esame (mancanza di deduzione formale e di prova della concreta incidenza sul computo); (iii) la critica sull'ordine aritmetico delle operazioni non produce un risultato diverso, poiché, per proprietà distributiva, il calcolo effettuato dalla Corte territoriale conduce allo stesso risultato; (iv) non sussiste errore di fatto rilevante nei termini richiesti dall'art. 625-bis cod. proc. pen.; (v) la Corte non può rielaborare o creare nuovi motivi non dedotti dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata rigettata la richiesta di rifusione delle spese della parte civile e non è stato esaminato il contenuto delle sue conclusioni tardive.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis; comma 1, ultimo periodo
Consente la trattazione con contraddittorio scritto in assenza di rituale richiesta di trattazione orale; giustifica lo svolgimento del procedimento senza udienza.
Norma sul contenimento/limite della pena nel cumulo e sulle sue modalità di applicazione; nella vicenda la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata sollevata con la necessaria specificità e non ha esaminato l'applicabilità concreta della norma al computo.
Norma che disciplina l'unificazione delle sentenze; richiamata per spiegare la valutazione delle pene risultanti dalle sentenze unificate ai fini del cumulo.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Definisce l'errore di fatto nel giudizio di legittimità come errore percettivo correggibile; la Corte ha richiamato i criteri restrittivi per riconoscere tale errore, escludendone la sussistenza nel caso concreto.
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata qui nella misura indicata dal dispositivo.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
numerosi precedenti richiamati (es. Rv. 229822; Sez. U n. 7029/2023; Sez. U n. 45583/2007 e altri richiamati nel testo)
La sentenza richiama principi consolidati sulla materia del computo delle pene, sulla distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio e sull'assetto critico vincolato del riesame di legittimità.
Massime di principio
- Per impugnare con successo il calcolo del cumulo delle pene occorre dedurre formalmente la norma invocata (es. art. 78 c.p.) e dimostrarne la concreta incidenza numerica sul computo; mere critiche sull'ordine delle operazioni sono inefficaci se l'operazione aritmetica porta allo stesso risultato.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi alle parti ricostruendo o formulando d'ufficio motivi di ricorso non dedotti: il controllo è vincolato alle censure effettivamente proposte.
- La nozione di errore di fatto nel giudizio di legittimità è stretta: è tutelabile solo l'errore percettivo nella lettura degli atti che abbia effettivamente alterato la decisione; divergenze di valutazione giuridica non rientrano in tale rimedio.
- Quando si contesta il computo delle pene derivanti da più sentenze, è essenziale ricostruire chiaramente la progressione delle sentenze e degli aumenti per continuazione e indicare in quale punto del calcolo si ritiene sia intervenuta la illegittimità.
- Le conclusioni depositate oltre i termini processuali possono essere escluse dall'esame e precludono conseguenti richieste risarcitorie o di rifusione.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare una somma alla Cassa delle ammende, valutando i profili di colpa dell'impugnazione.
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