Cassazione Penale, Ordinanza n. 24492/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era privo di specificità, in quanto non presentava una reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e riproduceva censure già valutate e ritenute infondate in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p. L'unico motivo deduceva l'asserita erroneità della motivazione posta a base della condanna, ma la Corte lo ha ritenuto generico e non specifico, poiché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma sostanziale posta a base del giudizio di responsabilità confermato in appello e oggetto della censura di ricorso, senza che la Cassazione entri nel merito della sua applicazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; la specificità richiede correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dedotti.
Cassa delle ammende
È la destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riproporre in modo stereotipato censure già respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede un effettivo collegamento critico con le rationes decidendi della decisione gravata; in assenza di tale correlazione, l'impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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