Sentenza del 30/07/2024 n. 21311 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2007, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e accessori. L’Ufficio contestava alla società la partecipazione a una frode IVA tramite un fornitore ritenuto missing trader, disconoscendo costi e detrazione IVA per acquisti di vergella di provenienza non UE, qualificati come operazioni soggettivamente inesistenti. A sostegno indicava, tra l’altro, l’assenza di organizzazione del fornitore, prezzi inferiori a quelli di mercato, ordini informali, un intermediario non collegato al fornitore, pagamenti consegnati a quest’ultimo e stoccaggio della merce presso terzi. L’Ufficio contestava inoltre la mancata ripresa a tassazione di prelevamenti per complessivi 2.600 euro sui conti personali di quattro soci, in una società a ristretta base partecipativa; erano stati esaminati anche versamenti per 20.000 euro, ma i motivi accolti in cassazione e il rinvio riguardano i prelevamenti. La CTP di Lecco aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR della Lombardia aveva respinto sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della società, confermando, per quanto ancora rilevante, l’annullamento della ripresa IRAP e ritenendo non provata la riferibilità dei prelevamenti a operazioni imponibili e non dimostrata la mala fede della società sugli acquisti.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare della società e il primo motivo dell’Ufficio: la motivazione della CTR, benché sintetica, era sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisionale. Ha accolto il secondo motivo sui prelevamenti di 2.600 euro, affermando che, una volta forniti elementi presuntivi idonei a collegare alla società i conti dei soci — anche in ragione della ristretta base partecipativa e dello stretto legame tra i soci — spetta alla società dimostrare che ciascuna movimentazione è estranea all’attività d’impresa. Ha accolto il terzo motivo relativo alla detrazione IVA: la CTR avrebbe dovuto valutare nel loro insieme gli indizi addotti dall’Ufficio sulla possibile frode e sulla consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte della società. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per riesaminare la prova sui prelevamenti e sulla detrazione IVA e per regolare e liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza delle somme contestate.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ne consegue, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche a essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell' art. 32 D.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa.
Le risultanze dei conti intestati ai soci possono essere utilizzate nell’accertamento della società quando elementi presuntivi, tra cui la ristretta base partecipativa e il legame tra i soci, ne giustifichino il collegamento all’attività sociale. Stabilito tale collegamento, il contribuente deve fornire prova contraria per ciascuna movimentazione contestata.
Art. 21, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Ove si verta in tema di corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
Il disconoscimento della detrazione in caso di operazioni con soggetti interposti o privi di organizzazione richiede che l’Ufficio provi, anche mediante indizi specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza professionale, che l’acquisto era inserito in una frode IVA.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, le movimentazioni bancarie dei soci possono essere ricondotte alla società sulla base di una prova presuntiva adeguata; una volta stabilito il collegamento, la società deve spiegare e documentare l’estraneità di ciascuna operazione all’attività d’impresa.
- Per negare la detrazione IVA in una frode a monte, non basta rilevare che il fornitore è privo di organizzazione: l’Ufficio deve presentare elementi oggettivi specifici dai quali risulti che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Quando gli indizi riguardano la possibile consapevolezza del cliente — ad esempio prezzi anomali, modalità informali di ordine e pagamento, intermediari non collegati al fornitore e logistica inconsueta — il giudice deve valutarli sia singolarmente sia nel loro insieme. Se l’Ufficio assolve il proprio onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo le circostanze concrete.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la fondatezza definitiva dell’accertamento: il giudice del rinvio deve riesaminare i punti indicati applicando i criteri di riparto dell’onere della prova stabiliti dalla Cassazione.
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