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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48443/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila deducendo due motivi: (1) difetto di motivazione e violazione di legge per l'omessa concessione delle attenuanti generiche; (2) omessa motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva (contestazione della qualificazione/valutazione della recidiva rispetto alle attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o privi di interesse. Sul primo motivo, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche. Sul secondo motivo, ha ritenuto che mancasse interesse ad impugnare la qualificazione della recidiva in quanto la recidiva era stata considerata subvalente rispetto alla circostanza attenuante (art. 648, comma 4 c.p.), e quindi non aveva inciso sul trattamento sanzionatorio; inoltre il ricorrente non ha dimostrato un concreto interesse derivante dal riconoscimento della recidiva (es. conseguenze esecutive o perdita di benefici). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (comma 4)

    Riconosciuta come attenuante specifica rispetto al reato di ricettazione; la Corte ha valutato tale attenuante prevalente rispetto alla recidiva, determinando la subvalenza di quest'ultima ai fini della pena.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 3)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione e prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati o privi di interesse; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, eventualmente, il pagamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella discussione giurisprudenziale: la qualificazione di aggravanti/attenuanti può influenzare la determinazione della pena ex art. 133, ma nel caso di prevalenza attenuante su aggravante tale influenza è neutralizzata salvo specifiche conseguenze pratiche dimostrate dal ricorrente.

Massime di principio

  • Se un'aggravante (es. recidiva) è ritenuta subvalente rispetto a un'attenuante prevalente e non incide sulla pena, il ricorrente può essere privo di interesse ad impugnare la qualificazione di tale aggravante: la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
  • Per superare l'obiezione di carenza di interesse quando si contesta il riconoscimento della recidiva, il ricorrente deve specificare e dimostrare le concrete conseguenze negative derivanti dal riconoscimento (es. diniego di benefici esecutivi, effetti sulla riabilitazione, aggravio di posizione esecutiva), non limitandosi a doglianze astratte.
  • Quanto alle attenuanti generiche, la Corte di legittimità verifica la sufficienza della motivazione del giudice di merito: se la corte territoriale ha esposto ragioni logiche e non contraddittorie per escluderle, la cassazione tende a rigettare il motivo.
  • Esiste giurisprudenza contrastante: alcuni orientamenti riconoscono comunque interesse all'imputato a vedersi qualificato il fatto meno grave anche se la pena non cambia; per questo motivo, quando possibile, è utile argomentare in ricorso perché la qualificazione errata produce effetti futuri (registro, benefici, determinazione di pena in ipotesi recidive successive).
  • Rischio sanzionatorio: ricorsi manifestamente infondati o privi di interesse possono comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; è quindi prudente valutare la fondatezza e l'interesse prima di proporre ricorso in Cassazione.

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