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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25149/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne di primo grado. Gianni Mingoia deduce vizi di motivazione e errata applicazione della legge penale: contestata la configurabilità dell'appropriazione indebita (art. 646) per carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo (capo D e E), la configurazione di truffa (art. 640) per i capi A e B senza adeguata considerazione dell'elemento soggettivo, la possibile depenalizzazione/riqualificazione del reato collegato al falso (art. 485) per il capo C e violazione dell'art. 516 cod. proc. pen., nonché errori nella valutazione della recidiva, delle circostanze attenuanti generiche e della prescrizione. Concetta Mantio e Angelo Mingoia contestano principalmente la mancata prova della loro consapevolezza (art. 42 cod. pen.) rispetto alle condotte del figlio Gianni, la mancata applicazione di attenuanti e della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), nonché errori nella quantificazione della pena e nella valutazione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Concetta Mantio e di Angelo Mingoia e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Quanto a Gianni Mingoia, il ricorso è stato parzialmente accolto: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata rispetto al fatto indicato al capo C) (violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. per sentenza che decide su fatto non contestato) e rispetto al capo E) ha annullato la condanna per non aver commesso il fatto; ha quindi rideterminato la pena di Gianni per i capi A), B) e D) in anni 2 e mesi 11 di reclusione e euro 1.400 di multa, ha eliminato la pena relativa al capo E) (mesi 1 e euro 140 di multa), e ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso. La Corte ha inoltre condannato in solido gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, liquidate in euro 6.300 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione all'appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto che per alcuni capi manchino l'elemento oggettivo e/o soggettivo e ha annullato la relativa condanna nei limiti indicati.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa impugnata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata sul punto e ha respinto le doglianze relative all'elemento soggettivo e alla qualificazione del fatto per i capi confermati.

  • art. 485 cod. pen.

    Riferita alla falsificazione in scrittura privata: la Corte ha rilevato che i fatti ricollegabili agli artt. 485 e 491 sono stati depenalizzati dal D.Lgs. 15/01/2016 n.7 e perciò ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che giudicava su fatto diverso da quello contestato (capo C).

  • D.Lgs. 15/01/2016 n.7

    Ha depenalizzato alcune fattispecie di falso; la Corte ha applicato questa legge per escludere utilità della rinnovazione istruttoria sui fatti depenalizzati e ha annullato la pronuncia relativa al capo C).

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per vizio di sentenza che avrebbe deciso su fatto non contestato; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla pronuncia su un fatto diverso dal capo C) e ha annullato quella parte della sentenza.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Regola la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto violata la correlazione per il capo C) e ha disposto l'annullamento senza rinvio per quella parte.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità della sentenza che decide su fatto non contestato; la Corte ha dichiarato la nullità ai sensi di questa norma limitatamente al fatto nuovo valutato in sentenza (capo C).

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione della prova: la Corte ha ricordato che non può rivedere libremente la valutazione probatoria dei giudici di merito, salvo travisamento della prova di macroscopica evidenza.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

    Previsione procedurale richiamata in relazione al trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale; usata in ordine alla trattazione del procedimento.

  • art. 42 cod. pen.

    Rilevante per la valutazione della responsabilità in concorso: i ricorrenti hanno contestato che non vi fosse consapevolezza comune; la Corte ha però ritenuto che la motivazione di merito sia adeguata per mantenere la responsabilità nei capi confermati.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dai ricorrenti anziani; la Corte ha ritenuto che, data l'inammissibilità dei rispettivi ricorsi per motivi manifestamente infondati, non fosse possibile applicare in questa sede la causa di non punibilità ius superveniens.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante riferita alla gravità del danno: la Corte conferma che la valutazione in merito alla rilevanza del danno è discrezionale dei giudici di merito quando adeguatamente motivata.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena: la Corte ha considerato che la rideterminazione della pena deve rispettare i criteri di legge e che la valutazione di merito sulla dosimetria è insindacabile in cassazione se non arbitraria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità dei ricorsi: la Corte ha condannato i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello), la Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione della prova se non nei casi di travisamento macroscopico della prova, e i motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito.
  • La sentenza che decide su un fatto diverso da quello contestato configura violazione della correlazione imputazione-sentenza (art. 521 e 522 cod. proc. pen.) e comporta nullità parziale della decisione, con annullamento senza rinvio quando la rinnovazione degli atti sarebbe inutile (es. per depenalizzazione).
  • Per l'appropriazione indebita è necessario provare sia l'elemento oggettivo (possesso/controllo sui beni) sia l'elemento soggettivo (volontà di appropriarsi): la semplice cura del trasporto o il deposito presso terzi possono escludere il possesso necessario.
  • Le doglianze sulla mancata valutazione delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla congruità della pena sono difficilmente accolte in Cassazione salvo manifesta illogicità o violazione di legge, dato il carattere discrezionale della valutazione di merito.
  • La depenalizzazione di alcune fattispecie (per es. mediante D.Lgs. n.7/2016) impedisce utilità a riesaminare quei fatti e conduce all'annullamento delle pronunce su tali fattispecie; la parte depenalizzata deve essere distinta e trattata separatamente.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare non solo il rigetto ma anche oneri economici significativi (spese processuali, sanzioni alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione.
  • La richiesta di escludere la punibilità per particolare tenuità successivamente intervenuta (ius superveniens) può essere preclusa se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché non si è instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione.

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