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Sentenza

Sentenza del 13/04/2022 n. 1759 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - operazioni soggettivamente inesistenti - frode carosello - prova diretta e contraria - buona fede del soggetto passivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'amministrazione contesta che la fatturazione riguardi operazioni soggettivamente inesistenti inserite in un meccanismo di frode carosello e chiede il recupero dell'IVA. La questione giuridica riguarda l'onere della prova: spetta all'amministrazione dimostrare la consapevolezza del destinatario che l'operazione era finalizzata all'evasione (anche attraverso presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici e sulle caratteristiche professionali del contribuente). Se l'Erario assolva questo onere, incombe sul contribuente la prova contraria di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, dato il contesto. Resta ricompresa la possibilità per il destinatario di invocare la buona fede qualora dimostri di aver adempiuto agli obblighi formali e alla diligenza del settore e di trovarsi oggettivamente nell'impossibilità di conoscere la frode. Si rinvia a principi consolidati (ex Cass. 1039/2015 e successive conferme: Cass. 1785/2018, Ord. 3473/2018, Sent. 9780/2021).

La decisione

La Corte ha affermato il principio secondo cui l'amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario circa l'inserimento dell'operazione in una frode IVA; tale prova può fondarsi anche su presunzioni basate su elementi oggettivi specifici e sulle caratteristiche professionali del soggetto. Se l'amministrazione riesce a dimostrare ciò, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile (contratti, controlli sul fornitore, tracciabilità dei pagamenti, congruità economica, ecc.). Se il contribuente dimostra l'adempimento degli obblighi formali e la diligenza del caso e l'impossibilità oggettiva di conoscere la frode, opera la buona fede e non si procede alla rettifica dell'IVA; in assenza di tale prova contraria l'Erario può prevalere. Il principio riprende e conferma la giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 633/1972, articolo 21

    Norma che disciplina le regole di documentazione IVA delle operazioni; interpretata nel senso che l'adempimento formale (fatture regolari, annotazioni) è elemento valutabile ai fini della buona fede del destinatario.

  • d.P.R. 633/1972, articolo 54

    Norma sanzionatoria e di recupero dell'imposta; la Corte la interpreta alla luce dell'onere probatorio, richiedendo che l'Amministrazione dimostri la consapevolezza del destinatario nel sistema evasivo.

  • d.P.R. 600/1973, articolo 39

    Norma sulle verifiche fiscali e sull'accertamento; rilevante per i poteri istruttori dell'Amministrazione, ma soggetta al principio che l'accertamento di operazioni inesistenti richiede prova della consapevolezza del destinatario.

Massime di principio

  • L'onere di provare che una fattura riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e che il destinatario ne fosse consapevole grava sull'amministrazione finanziaria; essa può utilizzare anche presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici e sulle caratteristiche professionali del contribuente.
  • Solo se l'amministrazione dimostra (anche per via presuntiva) la consapevolezza o l'elemento soggettivo del destinatario, il contribuente deve fornire la prova contraria di aver adottato la massima diligenza richiesta da un operatore accorto.
  • La buona fede del destinatario è preservata se dimostra l'adempimento degli obblighi formali (fatture, registrazioni) e di aver effettuato controlli e verifiche ragionevoli (contratti, tracciabilità dei pagamenti, controllo dei dati del fornitore) e di essersi trovato oggettivamente nell'impossibilità di conoscere la frode.
  • Elementi che possono far sorgere sospetto e legittimare presunzioni a carico del destinatario: prezzi o margini anomali, mancanza di correlazione economica, ripetuti passaggi interposti senza sostanza economica, utilizzo di soggetti con precedenti di specifica evasione o con inattività reale.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione completa (contratti, ordini, buoni di consegna, prove dei pagamenti bancari, verifiche anagrafiche e visite sul luogo), dimostrando la congruità economica dell'operazione e le verifiche eseguite sui controparti.
  • In pratica, l'esito del contenzioso dipende dalla concretezza e dalla qualità delle prove: senza prove oggettive a carico del destinatario e con adeguata documentazione il contribuente può prevalere; in mancanza di adeguate difese probatorie l'Amministrazione può ottenere l'accertamento.

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