Sentenza del 13/04/2022 n. 1285 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2018 (notificato il 29/10/2019) con richiesta di maggiori imposte, sanzioni, interessi e spese; il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per tardività. In appello la società ha contestato la tardività sostenendo che il termine per proporre il ricorso fosse sospeso per 90 giorni per la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione e che, oltre a ciò, il periodo di sospensione straordinaria previsto dall'art. 83, c. 2, D.L. 18/2020 per l'emergenza COVID-19 avrebbe ulteriormente dilatato i termini, rendendo tempestivo il ricorso.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di prova della tempestività del ricorso: non ha prodotto il regolamento comunale che avrebbe dovuto concretamente introdurre e disciplinare l'istituto dell'accertamento con adesione, né ha dimostrato che tale istituto fosse operativo. Il regolamento comunale prodotto solo in sede d'appello (delibera n. 20 del 31/10/2012) è stato considerato insufficiente perché prevede l'applicabilità in astratto ma non dimostra l'effettiva introduzione/attuazione dell'istituto. Inoltre la sospensione prevista dall'art. 83, c. 2, D.L. 18/2020 riguarda soltanto termini di natura processuale e non i termini relativi a procedimenti amministrativi come l'accertamento con adesione (principio confermato da Cass. Civ. ord. n.11632/2015); quindi quel periodo non poteva essere sommato. Tenuto conto solo dei 90 giorni di sospensione per l'eventuale accertamento con adesione (e dato che tale sospensione non è stata provata), il termine per notificare il ricorso era il 7/4/2020, mentre la notifica è avvenuta il 26/5/2020, con conseguente tardività e rigetto. Condanna dell'appellante alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 21, c. 1, D.Lgs. 546/92
Stabilisce il termine per proporre ricorso davanti alla Commissione tributaria; il rispetto di questo termine è condizione di procedibilità e onere probatorio della tempestività grava sul ricorrente.
art. 83, c. 2, D.L. 18/2020
Prevede sospensione straordinaria dei termini a causa dell'emergenza COVID-19; la sentenza interpreta che tale sospensione riguarda esclusivamente i termini di natura processuale e non i termini relativi a procedimenti amministrativi (quali l'accertamento con adesione).
art. 115 c.p.c. (principio dispositivo)
Il giudice tributario non può acquisire d'ufficio documenti che non siano stati prodotti dalle parti; il processo tributario è regolato dal principio dispositivo, pertanto le parti devono allegare le prove su cui intendono fondare la propria domanda.
art. 111 Cost.
Richiama il principio di imparzialità del giudice; l'acquisizione d'ufficio di documenti non prodotti dalle parti potrebbe violare questo principio.
Cass. Civ., Ord. n. 11632 del 5/6/2015
Conferma che la sospensione prevista dal D.L. 18/2020 riguarda termini processuali e non amministrativi; la sentenza applica questo principio al caso dell'accertamento con adesione.
Giurisprudenza Cassazione (es. Cass. Civ. 20.1.2011 n.1226; 21.3.2011 n.6366; 29.8.2006 n.18661; 27.1.2009 n.1893; SU 29.4.2009 n.9941)
Si afferma il principio che il regolamento comunale (norma secondaria) non rientra tra gli atti di cui il giudice deve di per sé prendere conoscenza: la parte che intende avvalersene ha l'onere di produrlo in giudizio.
Massime di principio
- L'onere della prova della tempestività del ricorso grava sul ricorrente: se si vuole computare una sospensione (es. 90 giorni per accertamento con adesione), è necessario produrre in giudizio il regolamento comunale che attiva l'istituto e la documentazione comprovante l'avvio effettivo del procedimento.
- Il regolamento comunale che prevede in astratto un istituto non è sufficiente: va dimostrato che lo stesso è stato adottato e reso operativo per il tributo in questione; allegare la delibera o il regolamento è imprescindibile quando si invoca la sospensione derivante dall'accertamento con adesione.
- La sospensione prevista dal D.L. 18/2020 riguarda i soli termini processuali; essa non si applica alle fasi o termini di natura amministrativa (come la sospensione collegata all'accertamento con adesione). Non si possono dunque sommare automaticamente i giorni di sospensione Covid ai termini amministrativi a meno che non sussista una norma che lo preveda espressamente.
- Il giudice tributario non acquisisce d'ufficio documenti non prodotti dalle parti (principio dispositivo); quindi il contribuente deve depositare in tempo utile tutta la documentazione che intende far valere, compresi regolamenti, delibere e ricevute di istanze.
- Per evitare la decadenza è prudente, in caso di dubbio sull'effettiva operatività di istituti che sospendono i termini, depositare comunque il ricorso nei termini o, se possibile, proporre impugnazioni cautelative e conservare prova documentale dell'avvio dei procedimenti amministrativi che si ritiene sospendano i termini.
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