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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01267/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato, contestando quindi la decorrenza del termine di opposizione e sostenendo la mancanza di prova della trasmissione del fascicolo all’ufficio competente; con il secondo ha richiamato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso mirava a negare che vi fosse stata una valida conoscenza del provvedimento e quindi a escludere la tardività dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la mancanza di un’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha comunque osservato che, nel merito, il Tribunale aveva accertato che il fascicolo recava l’annotazione "al visto PM" in data 16.5.2019, ritenendo così il provvedimento entrato nella sfera di conoscibilità del pubblico ministero; inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato una conoscenza successiva non imputabile a sua colpa. La Corte ha condiviso anche la conclusione sulla tardività: l’opposizione era stata proposta il 26.10.2020, quindi ben oltre il termine di 30 giorni, e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati. Nessuna statuizione sulle spese, perché il ricorso proveniva da un ufficio requirente e la parte intimata non aveva svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata in camera di consiglio e per la proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 702-bis c.p.c. per affermare che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché assicuri effettiva conoscenza al destinatario.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato come parametro della comunicazione equipollente del provvedimento, in combinazione con l’art. 136 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    Ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati, con conseguente tardività dell’opposizione proposta oltre il termine lungo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto, cui commisurare l’ulteriore importo ex comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito indispensabile per la sua ammissibilità.
  • La comunicazione di un provvedimento può essere validamente realizzata anche con modalità equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché sia comunque garantita l’effettiva conoscenza del contenuto da parte del destinatario.
  • Quando il provvedimento non sia notificato o comunicato nelle forme ordinarie, il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. opera per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio.
  • Per contestare la tardività dell’impugnazione non basta allegare disfunzioni interne o difficoltà organizzative dell’ufficio destinatario: occorre dimostrare una mancata conoscenza del provvedimento non imputabile alla parte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso proposto da un ufficio requirente, non è dovuta la condanna alle spese di lite; resta invece applicabile, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.
  • La prova dell’avvenuta conoscenza del provvedimento può desumersi da elementi del fascicolo processuale, come annotazioni idonee a rendere il provvedimento conoscibile al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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