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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24181/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di modesto importo. Nel giudizio di primo grado la banca, opponendosi al monitorio, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo la competenza di altro ufficio giudiziario sulla base di più criteri di collegamento: sede della persona giuridica convenuta, assenza nel circondario di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, nonché criteri legati al domicilio del creditore/debitore alla scadenza e al luogo di esecuzione dell’obbligazione. Il giudice di pace ha accolto l’eccezione; l’appello è stato rigettato dal Tribunale, che ha ritenuto l’eccezione completa. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza, la parte ricorrente ha censurato la decisione deducendo che l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla banca fosse incompleta e quindi inammissibile, perché non avrebbe adeguatamente considerato i criteri di cui agli artt. 19, 20 e 1182 c.c. e non avrebbe escluso la competenza in relazione alla sede secondaria della banca; in memoria sono stati anche prospettati profili concernenti il foro della procuratrice, ritenuti però irrilevanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento necessario di competenza, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla banca era completa sotto ogni profilo: essa aveva contestato la competenza del giudice adito indicando sia la sede della società convenuta sia la mancanza, nel circondario, di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, sia il foro collegato al domicilio e al luogo di esecuzione dell’obbligazione, richiamando anche l’elezione di domicilio della creditrice. La Corte ha inoltre escluso che, essendo la parte assistita da procuratore, rilevasse il domicilio della procuratrice anziché quello della parte sostanziale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna alla rifusione delle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato come criterio di competenza territoriale in relazione alla sede della persona giuridica convenuta e alla presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato come criterio di competenza territoriale concorrente con riguardo al luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato per individuare il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, con riferimento al domicilio del creditore/debitore alla scadenza.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato in relazione al potere di stare in giudizio del rappresentante della persona giuridica nel circondario.

  • art. 30 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri di collegamento e al domicilio eletto ai fini della competenza territoriale.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato per il foro concorrente collegato al domicilio eletto indicato nell’atto monitorio.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione documentale in memoria è stata ritenuta inammissibile perché effettuata oltre il termine previsto da tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del contributo unificato cui si aggancia l’ulteriore importo ex comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando si contesta la competenza territoriale in opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione è sufficiente se consente di individuare chiaramente tutti i criteri di collegamento invocati, anche mediante argomentazioni alternative e concorrenti.
  • La parte che deduce l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale deve confrontarsi con il contenuto complessivo dell’atto, non con singole frasi isolate: se dall’atto emerge la contestazione dei fori rilevanti, l’eccezione è validamente proposta.
  • In tema di competenza territoriale, quando la domanda è proposta da una parte rappresentata da procuratore, i criteri di collegamento devono riferirsi alla parte sostanziale e non al domicilio o alla residenza del procuratore.
  • La contestazione relativa al foro della persona giuridica convenuta può includere, oltre alla sede legale, anche la verifica dell’esistenza nel circondario di uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.
  • Nel regolamento necessario di competenza, la produzione documentale in memoria è soggetta ai limiti di cui all’art. 372 c.p.c.; non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie relative all’ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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