Cassazione Civile, Ordinanza n. 15002/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di alcuni immobili siti in Roma, in categoria D/8. La società contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la CTR del Lazio aveva confermato l'annullamento dell'avviso. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per inesistenza o carenza di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; con il secondo ha lamentato la violazione della disciplina del catasto edilizio urbano (r.d.l. n. 653/1939, d.lgs. n. 514/1948, d.P.R. n. 1142/1949, art. 11 d.l. n. 70/1988, d.m. n. 701/1994), sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto carente di motivazione l'atto impugnato; con il terzo ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 210/2015, sempre in relazione alla motivazione dell'avviso. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era presente e superava il c.d. minimo costituzionale; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., richiamando il principio consolidato in tema di classamento catastale DOCFA secondo cui la motivazione dell'avviso può essere sintetica solo quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza dipenda da valutazione tecnica, mentre deve essere più approfondita quando l'Ufficio si discosti dai fatti rappresentati dal contribuente. Nel caso concreto la CTR aveva logicamente ritenuto l'atto privo di adeguata motivazione perché fondato su considerazioni generiche e non su specifiche valutazioni tecniche, e aveva altresì rilevato l'irrilevanza delle contestazioni dell'Ufficio alla luce del diverso quadro normativo applicabile alla DOCFA presentata nel 2010.
La decisione
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. La Corte ha escluso sia la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, sia la fondatezza delle doglianze sulla disciplina catastale e sulla motivazione dell'avviso di accertamento. Ha quindi confermato l'annullamento dell'atto impositivo disposto nei gradi di merito e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, spese generali, CPA e IVA.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata quando la motivazione esiste ed è superiore al minimo costituzionale.
Il ricorso è inammissibile quando si pone contro un orientamento di legittimità consolidato già applicato correttamente dal giudice di merito.
r.d.l. n. 653 del 1939
Richiamato come parte della disciplina del catasto edilizio urbano invocata dall'Ufficio.
d.lgs. n. 514 del 1948
Richiamato come parte della disciplina del catasto edilizio urbano invocata dall'Ufficio.
d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamato come parte della disciplina del catasto edilizio urbano invocata dall'Ufficio.
Richiamato come norma della disciplina catastale invocata dall'Ufficio.
Richiamato come norma della procedura DOCFA e del classamento catastale.
L. n. 210 del 2015
Richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne afferma una specifica diversa portata rispetto al tema della motivazione dell'avviso.
Cass. SS.UU. n. 8053/2014
Richiamata per il principio del minimo costituzionale della motivazione.
Cass. sez. 5, n. 12777/2018
Richiamata come precedente conforme sul classamento DOCFA e sul contenuto dell'obbligo motivazionale.
Cass. sez. 6-5, n. 6065/2017
Richiamata come precedente conforme sul classamento DOCFA e sul contenuto dell'obbligo motivazionale.
Cass. sez. 6-5, n. 12497/2016
Richiamata come precedente conforme sul classamento DOCFA e sul contenuto dell'obbligo motivazionale.
Cass. sez. 5, n. 23237/2014
Richiamata come precedente conforme sul classamento DOCFA e sul contenuto dell'obbligo motivazionale.
Cass. sez. 6-5, n. 3394/2014
Richiamata come precedente conforme sul classamento DOCFA e sul contenuto dell'obbligo motivazionale.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, la nullità può essere ravvisata solo quando la motivazione sia effettivamente mancante o meramente apparente; se il ragionamento decisorio è presente e supera il minimo costituzionale, la censura è infondata.
- Nel classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, l'avviso di accertamento può essere motivato sinteticamente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente e la divergenza attiene a valutazioni tecniche.
- Se l'Ufficio si discosta dagli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, la motivazione dell'avviso deve essere più analitica, indicando le specifiche differenze riscontrate, per consentire al contribuente un'effettiva difesa e per delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una decisione di merito che ha applicato un orientamento di legittimità già consolidato in modo coerente con la fattispecie concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14855/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →