Ordinanza n. 96/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento: - del diritto alla presa in carico in via diretta o indiretta della minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/15, con contestuale richiesta di risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata presa in carico, diretta o indiretta, della minore per terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto della minore a ricevere, a carico del Servizio sanitario regionale, la terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, con conseguente condanna dell’ASP alla presa in carico diretta o al rimborso delle spese sostenute presso professionisti privati. Hanno inoltre domandato il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 8.090,00 per le spese già sostenute, e del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla minore, anche in termini di perdita di chance, e dai genitori. La controversia è stata preceduta da un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., definito dal Tribunale di Locri con il riconoscimento del diritto della minore a 18 ore settimanali di trattamento ABA; da un giudizio di merito davanti al medesimo Tribunale, concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; e da un precedente ricorso in riassunzione davanti al TAR, dichiarato inammissibile per ragioni processuali. L’ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR, ma il Collegio ha ritenuto prima facie preclusiva, nei confronti dell’ASP, la sentenza del Tribunale di Locri sulla giurisdizione, non impugnata dall’azienda. Quanto al merito, il TAR ha rilevato che la quantificazione delle 18 ore settimanali contenuta nell’ordinanza cautelare civile aveva natura equitativa e risultava coerente con l’urgenza propria della tutela cautelare. Ha quindi ritenuto necessario verificare, alla luce delle Raccomandazioni ISS del 2023, lo stato clinico della minore e l’appropriatezza, in concreto, della terapia richiesta, evitando trattamenti standardizzati e calibrando tipologia, modalità, intensità e durata dell’intervento sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento della minore.
La decisione
Il TAR non ha definito né la questione di merito né le domande risarcitorie. Ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., nominando uno specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile e formulando quesiti riguardanti: le condizioni cliniche della minore; le evidenze scientifiche e l’appropriatezza della terapia richiesta; l’inerenza della terapia alle condizioni cliniche, anche alla luce delle Linee guida vigenti; la durata del trattamento riabilitativo e, ove appropriata, il numero di ore settimanali di terapia ABA. Sono stati disciplinati il giuramento del CTU, gli avvisi di inizio delle operazioni peritali, il versamento dell’anticipo di € 500,00 a carico dei ricorrenti, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. Ogni decisione, in rito e nel merito, è stata riservata all’esito della CTU. È stata fissata l’udienza di discussione del merito al 16 settembre 2026. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle persone citate.
Norme richiamate
“diritto della minore ... a ricevere ... il trattamento riabilitativo ... secondo la metodologia ABA, per 18 ore settimanali”
Richiamato quale fondamento dell’azione cautelare civile precedente, le cui valutazioni sul numero delle ore sono state ritenute equitative e non definitive ai fini dell’accertamento dell’appropriatezza terapeutica nel giudizio amministrativo.
Utilizzato per disporre la consulenza tecnica d’ufficio e per disciplinare termini, comunicazioni, osservazioni delle parti e deposito della relazione.
“giuramento previsto dal primo comma”
Richiamato per imporre al CTU il deposito della dichiarazione digitale contenente il giuramento.
Raccomandazioni ISS 2023
“personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento, tenendo conto dell’età e dei molteplici contesti di implementazione educativo sanitario e familiare”
Assunte come parametro per escludere trattamenti standardizzati e valutare individualmente tipologia, modalità, intensità e durata della terapia.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
d.lgs. 196/2003, artt. 52, commi 1, 2 e 5, e 2-septies
Richiamato quale base nazionale per la tutela e l’oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo relativo al diritto individuale a prestazioni sanitarie riabilitative, l’appropriatezza della terapia non può essere desunta automaticamente da una precedente determinazione cautelare civile, soprattutto quando la quantificazione del trattamento sia stata effettuata in via equitativa e in ragione dell’urgenza cautelare.
- La valutazione della spettanza e della misura concreta di una prestazione terapeutica deve essere individualizzata e basata sulle condizioni cliniche e sul profilo di funzionamento dell’assistito, tenendo conto dell’età e dei diversi contesti educativo, sanitario e familiare; non sono ammissibili trattamenti standardizzati non calibrati sul singolo caso.
- Quando l’accertamento del diritto a una prestazione sanitaria dipende da valutazioni medico-specialistiche sullo stato di salute, sull’appropriatezza e sulla durata del trattamento, il giudice amministrativo può disporre consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., riservando la decisione di rito e di merito all’esito dell’indagine.
- La pronuncia sulla giurisdizione contenuta in una sentenza passata in giudicato, resa in un precedente giudizio tra le parti e non impugnata dalla parte interessata, può spiegare efficacia preclusiva come giudicato esterno nel successivo giudizio sulla medesima controversia.
- La quantificazione del trattamento sanitario contenuta in un provvedimento cautelare non determina necessariamente, nel successivo giudizio di merito, il definitivo contenuto della prestazione dovuta, dovendo quest’ultimo essere accertato alla luce delle condizioni cliniche effettive e delle evidenze scientifiche applicabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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